CCNL Emittenti radiofoniche: diffusa la piattaforma rivendicativa

Le OO.SS. richiedono un intervento di semplificazione ed ammodernamento testuale del contratto di settore

Con un comunicato diffuso il 20 dicembre 2024, le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista del rinnovo del CCNL che interessa il personale dipendente di imprese Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma, hanno esposto le tematiche che devono essere necessariamente affrontate.
Con riferimento alle rappresentanze sindacali, le OO.SS.:
– rivendicano uno strumento specifico a livello nazionale/osservatorio, (Sezione Intelligenza Artificiale) attraverso una specifica sezione, che, in maniera fattiva, sviluppi momenti cadenzati di confronto e di monitoraggio, in una ottica di evoluzione formativa, professionale, e anche di miglioramento salariale;
– richiedono una contrattazione dei diritti sindacali da remoto in tutte le aziende, anche le più piccole, con bacheche elettroniche facilmente individuabili nei portali aziendali, volte a favorire l’accessibilità alle informative sindacali.
In tema di accesso alle informazioni, si chiede che la percentuale sulla diffusione dei contratti in somministrazione o comunque “atipici” venga data, nelle aziende “pluridiffuse”, sulle singole unità produttive e non solo sull’intero perimetro aziendale. 
Inoltre, le Organizzazioni sindacali richiedono:
– di generalizzare, sino alla obbligatorietà della costituzione, la formazione delle commissioni “ambiente e sicurezza” in ogni azienda;
– garantire la effettività e fattività della Commissione bilaterale permanente avendo la possibilità di agire attraverso confronti di merito, rivedendo e/o aggiornando il modello inquadramentale anche nel corso della vigenza contrattuale, viste le novità legate ai processi tecnologici/digitalizzazione/I.A;
– l’introduzione di permessi aggiuntivi, agevolazioni turnistiche;
– di favorire le riduzioni orarie e la conservazione del posto di lavoro oltre i limiti previsti per le donne e lavoratori LGBTQI vittime di violenza;
– di rafforzare la tutela della genitorialità.
Infine, relativamente alla parte economica: 
– viene richiesto il recupero del triennio precedente essendoci stati degli scostamenti notevoli dagli indici inflattivi previsti in fase di rinnovo (2022) e quelli reali che si sono realizzati;
– richiesto un aumento complessivo in linea con gli indici Istat per il triennio, non assorbile da precedenti erogazioni unilaterali;
– rendere esigibile l’istituto dell’Elemento di Garanzia Retributiva.

CIRL Pesca Veneto: siglato il rinnovo contrattuale

L’accordo prevede una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata lavorativa prestata nei week-end

La Fai-Cisl Veneto ha reso noto, mediante nota stampa del 20 dicembre scorso, la sottoscrizione del contratto integrativo regionale del settore della Pesca che vede coinvolte le tre marinerie di Chioggia, Caorle e Pila. L’accordo giunge dopo un negoziato lungo e complesso durato quasi un anno. 
Il documento contiene al suo interno importi novità in materia di indennità. Infatti, dal 14-15 dicembre 2024 e fino al 4-5 gennaio 2025, una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata il sabato e la domenica. La stessa compensazione è estesa a tutte le festività. Inoltre, per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza viene stabilito un impegno importante: quello di creare un percorso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di marineria. 

Privacy: niente dati sulla salute nei certificati per l’assenza dal lavoro

I documenti non devono riportare informazioni che possano far risalire allo stato del lavoratore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 23 dicembre 2024, n. 530).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’Azienda sanitaria territoriale a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Infatti, l’Autorità ha ribadito che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Nel caso specifico il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, in effetti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, il Garante ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17.000 euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento dell’Autorità, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione si è inoltre considerato che la stessa non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

CCNL Metalmeccanica Artigianato (Conflavoro-Confsal): siglato l’accordo integrativo

L’accordo prevede nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025 e modifiche ad alcuni istituti contrattuali

Il 20 dicembre scorso la Conflavoro Pmi e Fesica, con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanica Artigianato siglato il 10 gennaio 2024, ridefinendo alcuni istituti del contratto e concordando nuovi minimi retributivi per gli impiegati del settore. Le variazioni apportate decorrono dal 1° gennaio 2025. Nella fattispecie viene indicata una modifica al campo di applicazione inserendo, per il settore della metalmeccanica e installazione impianti, l’attività di progettazione industriale e di macchine; mentre all’art.9 relativo alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità viene precisato che “le ore lavorare in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo“. Per quel che riguarda i permessi per ex festività, l’accordo indica che se i rapporti di lavoro sono iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. Modificati anche gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, invece, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali elementi retributivi vengono corrisposti e frazionati sulla base di regole specifiche di maturazione. Inoltre, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, è previsto un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% del valore minimo tabellare. L’indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, vengono stabiliti nuovi minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2025;
1° luglio 2025;
1° marzo 2026;
1° novembre 2026
Di seguito le tabelle con gli importi aggiornati per il relativo settore di appartenenza.

Settore Metalmeccanica e Installazione impianti
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 2.020,00  2.051,00  2.082,00 2.108,00
2 1.879,00  1.908,00 1.938,00 1.961,00
3 1.775,00 1.802,00 1.830,00 1.852,00
4 1.706,00 1.733,00 1.759,00 1.781,00
5 1.608,00 1.633,00 1.658,00  1.678,00
6 1.549,00 1.573,00 1.597,00  1.617,00
7 1.477,00 1.500,00 1.523,00  1.542,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. 

Settore Odontotecnica
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 1.904,00 1.935,00 1.966,00 1.977,00
2  1.804,00  1.833,00   1.863,00   1.873,00 
3  1.631,00  1.657,00   1.684,00   1.693,00 
4  1.535,00  1.560,00   1.585,00   1.594,00 
5  1.471,00  1.495,00   1.518,00   1.527,00 
6  1.415,00  1.438,00   1.461,00   1.469,00 

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Orafi, argentieri e affini
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1  2.021,00  2.052,00  2.083,00  2.109,00
2  1.883,00  1.912,00  1.941,00  1.965,00
3  1.714,00  1.741,00  1.767,00  1.788,00
4  1.612,00  1.637,00  1.662,00  1.682,00
5  1.550,00  1.574,00  1.598,00  1.618,00
6  1.470,00  1.493,00  1.515,00  1.534,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Restauro artistico dei beni culturali
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
Quadro Super 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
Quadro 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
1 2.517,00 2.552,00 2.588,00 2.650,00
2 1.936,00 1.964,00 1.991,00 2.039,00
3 1.800,00 1.825,00 1.850,00 1.895,00
4 1.775,00 1.800,00 1.825,00 1.869,00
5 1.664,00 1.687,00 1.711,00 1.752,00
6 1.589,00 1.611,00 1.634,00 1.673,00

Al Quadro Super va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. Inoltre, al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100,00 euro mensili. 

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: le indicazioni

Necessario allegare il certificato medico alle richieste di trattamento presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468).

L’INPS comunica che, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

Tali certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Infine, le indicazioni fornite con il messaggio in commento  decorrono dal 1° marzo 2025.

CIRL Alimentari Artigianato Veneto: prorogato il contratto fino a dicembre 2025

Le Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) e dei versamenti alla previdenza complementare

Il giorno 17 dicembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in attesa di avviare un nuovo confronto per il rinnovo del contratto regionale, si sono incontrate per definire e garantire I’erogazione degli elementi economici regionali e dei versamenti alla previdenza complementare previsti dal CCRL del 25 luglio 2022. 
Per i dipendenti della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività, Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) fino al 31 dicembre 2025, da corrispondere negli importi e secondo le modalità previste dall’art. 22 del CIRL 25 luglio 2022. 
Rispetto invece a quanto previsto dagli artt. 23 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore alimentazione” e 30 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione” del CIRL di cui sopra, le Parti hanno confermato i versamenti mensili alla previdenza complementare negli importi ivi previsti.  

CCNL Moda Art. (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023. 
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.

Settore tessile abbigliamento

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.976,00  2.041,00  2.114,00
Secondo livello  1.850,00  1.912,00  1.980,00
Terzo livello  1.697,00  1.752,00  1.815,00
Quarto livello  1.568,00  1.619,00  1.677,00
Quinto livello  1.503,00  1.552,00  1.607,00
Sesto livello  1.439,00  1.487,00  1.540,00
Settimo livello  1.361,00  1.406,00  1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

Settore tessile calzaturiero

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.975,00  2.040,00  2.113,00
Secondo livello  1.863,00  1.924,00  1.993,00
Terzo livello  1.704,00  1.760,00  1.823,00
Quarto livello  1.576,00  1.627,00  1.686,00
Quinto livello  1.512,00  1.561,00  1.617,00
Sesto livello  1.448,00 1.496,00  1.550,00
Settimo livello  1.366,00  1.411,00  1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

 

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.973,00  2.038,00  2.109,00
Secondo livello  1.842,00  1.902,00  1.969,00
Terzo livello  1.688,00  1.743,00  1.805,00
Quarto livello  1.559,00  1.610,00  1.667,00
Quinto livello  1.495,00  1.544,00  1.598,00
Sesto livello  1.431,00  1.478,00  1.530,00
Settimo livello  1.353,00  1.397,00  1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Settore occhialeria

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Secondo livello  1.917,00  1.979,00  2.051,00
Terzo livello  1.736,00  1.792,00  1.857,00
Quarto livello  1.623,00  1.675,00  1.736,00
Quinto livello  1.525,00  1.574,00  1.631,00
Sesto livello  1.470,00  1.517,00  1.572,00
Settimo livello  1.410,00  1.455,00  1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

 

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  2.129,00  2.194,00  2.284,00
Secondo livello  1.989,00  2.050,00  2.133,00
Terzo livello  1.790,00  1.844,00  1.919,00
Quarto livello  1.697,00  1.749,00  1.820,00
Quinto livello S**  1.650,00  1.700,00  1.770,00
Quinto livello  1.602,00  1.651,00  1.718,00
Sesto livello  1.531,00  1.578,00  1.642,00
Settimo livello  1.431,00  1.474,00  1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.894,00  1.955,00  2.026,00
Secondo livello  1.729,00  1.785,00  1.849,00
Terzo livello  1.638,00  1.690,00  1.751,00
Quarto livello  1.572,00  1.623,00  1.682,00
Quinto livello  1.516,00  1.565,00  1.622,00
Sesto livello  1.467,00  1.514,00  1.569,00
Settimo livello  1.384,00  1.428,00  1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali: nuovi minimi a gennaio 2025

 L’aumento retributivo a regime è di 100,00 euro lordi al mese:  prima tranche pari a 50,00 euro lordi  a gennaio 2025 e seconda tranche a gennaio 2026

L’11 dicembre è stato sottoscritto da Anso e Usc – Federazione Italiana Settimanali, Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana il CCNL Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e del praticanti in regime di lavoro subordinato.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. A livello economico è previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, pari a 100,00 euro lordi al mese:
– 50,00 euro lordi a gennaio 2025;
– 50,00 euro lordi a gennaio 2026.
Di seguito i nuovi minimi.

Qualifica Minimo 1° gennaio 2025 Minimo 1° gennaio 2026
Collaboratore fisso 1.430,00 1.480,00
Praticante 1.450.00 1.500,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.570,00 1.620,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.710,00 1.760,00
Coordinatore 1.850,00 1.900,00

Per quanto riguarda gli scatti biennali di anzianità salgono da 7 ad 8.
A livello normativo vengono aumentati i permessi retribuiti:
– da due a quattro giorni per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti;
– da dieci a dodici giorni i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
Il CCNL conferma l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali e rinnova, con clausole migliorative,  il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotte importanti novità amministrative ed economiche

Le Parti sociali Uneba, Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uil Fpl, il 20 dicembre 2024 hanno siglato il rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede degli aumenti medi lordi del 10,4% pari a 145,00 euro sul livello 4S, così erogati:
– prima tranche pari a 70,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– seconda tranche di 50,00 euro a luglio 2025;
– terza tranche di 25,00 euro con la busta paga di marzo 2026.
Si riportano di seguito le ulteriori novità introdotte:
– per l’assistenza sanitaria integrativa, previsto l’aumento di 2,00 euro a carico del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2026;
– abolito il TEP (Trattamento Economico Progressivo);
– introdotta la quantificazione di 15 minuti nell’orario di lavoro per la vestizione e svestizione;
– integrazione della retribuzione al 100% per il periodo di maternità obbligatoria;
– inserite le causali per i contratti a termine e rafforzata la clausola di stabilizzazione (elevata al 30%) per i lavoratori precari.
Infine, con riferimento alla classificazione del personale, si prevede l’unificazione dell’inquadramento dell’educatore al livello 3S e l’inquadramento unico in 4S per il personale OSS. Inoltre, è stata ottenuta l’abolizione del 7° livello relativo all’inquadramento del “personale di fatica e/o pulizia”.

CCNL Turismo Catene Alberghiere: rinnovato il contratto

A livello economico previsto un aumento di 200,00 euro in quattro tranches, cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro, 320,00 euro per le imprese di viaggio 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Aica, Federturismo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e prevede, a livello economico, un aumento economico a regime di 200,00 euro distribuiti in quattro tranches (cinque per le agenzie di viaggio e i tour operator) ed un importo a titolo di una tantum pari a 450,00 euro (320,00 euro per le imprese di viaggio).
E’ previsto un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro sei mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte dei sindacati.
A livello normativo, sono previste:
– maggiori tutele sulla genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali,  da computare nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
– in tema di parità di genere, viene prevista la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata “Garante della parità”, 
–  ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, per le lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di  trasferimento ad altra unità produttiva.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 2027, è stabilito un aumento del contributo al fondo Fon.Tur. pari a 3,00 euro.