EBTL: contributo spese per attività motorie

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.

CCNL Abbigliamento Artigianato: erogazione della seconda rata dell’Una Tantum

Corrisposta con la retribuzione di marzo la seconda quota di Una Tantum pari a 55,00 euro

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), ai soli lavoratori in forza alla data del 16 luglio 2024 viene corrisposta la 2ª rata di un importo Una Tantum pari a 55,00 euro. Agli apprendisti detto importo viene corrisposto nella misura del 70%, mentre è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’ Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum”.

Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. 

CIPL Edilizia Industria Pisa: determinati gli importi dell’EVR 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per operai ed impiegati

In data 21 febbraio 2025, Ance Pisa insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil di Pisa si sono incontrati per dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 38 e dall’art. 1 dell’accordo provinciale per il settore dell’edilizia delle imprese della provincia di Pisa siglato il 24 gennaio 2023 che prevedono la determinazione degli importi dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, le verifiche sui parametri dell’EVR sono risultati positivi e l’Elemento variabile della retribuzione viene erogato nella misura piena del 4%; mentre in presenza di un solo parametro pari o positivo, questi viene erogato in misura ridotta, vale a dire del 65%.

Tabella importi EVR Operai ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
4° livello 6,60 0,17
3° operaio specializzato 6,13 0,16
2° livello operaio qualificato 5,51 0,14
1° livello operaio comune 4,71 0,12
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,10
Tabella importi EVR Impiegati ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (mensile) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
7° livello 1.630,17 42,40
6° livello 1.467,63 38,16
5° livello 1.223,02 31,80
4° livello 1.141,51 29,68
3° livello 1.059,96 27,56
2° livello 953,97 24,80
1° livello 815,36 21,20

 

Tabella importi EVR Operai in misura piena (4%)
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario)
4° livello 6,60 0,26
3° operaio specializzato 6,13 0,25
2° livello operaio qualificato 5,51 0,22
1° livello operaio comune 4,71 0,19
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,15
Tabella importi EVR Impiegati
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025  100% (mensile) 
7° livello 1.630,17 65,23
6° livello 1.467,63 58,71
5° livello 1.223,02 48,92
4° livello 1.141,51 45,66
3° livello 1.059,96 42,40
2° livello 953,97 38,16
1° livello 815,36 32,61

Registro infortuni telematico dell’INAIL: accesso possibile agli ispettori INL

L’ex servizio Cruscotto infortuni si arricchisce anche con nuove funzionalità e un’interfaccia grafica rinnovata (INAIL, comunicato 3 marzo 2025).

Dal 4 marzo 2025 gli ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell’INAIL che ora si chiama Registro infortuni telematico. La novità rientra nel quadro di quanto previsto dalla Convenzione per l’accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l’INL nel 2022. Gli ispettori INL potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.  

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l’interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell’INAIL. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel, sia PPF

Manageritalia: prevista una polizza per la tutela legale

Le principali coperture sono le spese per il legale, le spese processuali e per la registrazione degli atti

Manageritalia,  offre servizi per dirigenti, quadri ed executive professional di Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario avanzato ha previsto nella quota associativa per gli Executive Professional una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sostenute in caso di un contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, o dai loro familiari.
La polizza copre le cause relative alla vita quotidiana, escludendo quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni ecc.) e alla responsabilità civile obbligatoria della circolazione.
Le vertenze possono essere di tipo:
contrattuale:  contestazioni con un rivenditore che non rispetta i termini di un contratto di acquisto
extracontrattuale: situazioni quotidiane non legate a un contratto, come danni causati da un vicino o da un animale domestico.
Le principali coperture economiche della polizza sono:
– spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
– eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza per condanna o transazione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
– spese relative alla mediazione obbligatoria.
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15.000 euro, con sottolimiti per alcune casistiche.

CIRL Commercio Confcommercio Valle d’Aosta: firmato il nuovo accordo quadro

L’accordo disciplina il contratto a tempo determinato prevedendo una durata massima non superiore a 6 mesi o 10 mesi nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre

Il 25 febbraio è stato sottoscritto  da Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta, Fisascat- Cisl VdA, Uil VdA l’accordo quadro territoriale per la stagionalità delle aziende che applicano il CCNL Commercio Confcommercio disciplinando la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipulati in località a prevalente vocazione turistica, all’interno del territorio della Valle d’Aosta.
L’accordo ha decorrenza immediata sino al 28 febbraio 2026.
Il verbale prevede che il contratto a termine stagionale non può avere durata superiore ai sei mesi e, complessivamente, a dieci mesi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per adeguare il contenuto dell’accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario valdostane, impegnandosi reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

PUC: la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai Progetti utili alla collettività è fissato per il 2024 a 1,04 euro per singola giornata (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 19).

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa dei beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) (D.M. n. 156/2023 emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo del D.L. n. 48/2023). 

In particolare, il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex ANMIL pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. 

Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per il 2024, in 46,87 euro e delle attività
previste per i PUC.

Il premio viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Le prestazioni dovute

I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’INAIL, hanno diritto, per effetto dell’estensione della relativa copertura assicurativa, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati. 

L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’amministrazione pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

I soggetti assicuranti

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 156/2023 all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i comuni, anche in forma associata e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, a tal fine convenzionate con i comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dagli stessi comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame.

Ebinat: previsto il bonus natalità

Stabilito il contributo natalità pari a 500,00 euro

L’Ente bilaterale nazionale società concessionarie autostrade e trafori ha reso nota, mediante circolare del 20 febbraio 2025, l’erogazione del contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture varie a pedaggio, delle attività dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata, avvenute nel corso del 2024. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle società con qualifica di dirigente. Il contributo erogato per ogni figlio nato/adottato è pari a 500,00 euro.
Al fine di accedere al contributo occorre possedere una serie di requisiti preliminari, al momento della presentazione della domanda, ovvero: il dipendente con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, deve essere in forza alla società aderente all’Ente alla data del 31 dicembre 2024 e la società deve essere in regola con il versamento dei contributo dovuti all’Ente. 
Al fine di vedersi riconosciuto il bonus, il dipendente deve compilare il modulo allegando: certificato di nascita del figlio/a o certificazione di adozione e attestazione paternità/maternità, atto di nascita o stato di famiglia. Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata o tramite il sito dell’Ente. 

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

 

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024

All’accertamento territoriale per il riconoscimento dell’EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri

Il 19 febbraio scorso L’Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell’EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l’EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell’anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.

Operai Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV 7,67 0,23 0,23 0,14
Operaio III 7,12 0,21 0,21 0,13
Operaio II 6,41 0,19 0,19 0,12
Operaio I 5,48 0,16 0.16 0,10

 

Impiegati Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI 1894,71 56,84 56,84 36,96
1° CATEGORIA 1705,23 51,15 51,15 33,24
2°CATEGORIA 1421,02 42,63 42,63 27,70
ASSISTENTE TECNICO 1326,31 39,78 39,78 25,85
3° CATEGORIA 1231,56 36,94 36,94 24,01
4° CATEGORIA 1108,41 33,25 33,25 21,61
4° CATEGORIA (1° imp.) 947,36 28,41 28,41 18,46