CIPL Edilizia Industria Rieti: rinnovato il contratto integrativo e definito l’EVR 2025

Rimodulate e confermate alcune indennità e stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione

In data 10 febbraio 2025, l’Ance Rieti e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore edile e affini. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024. Tra le varie novità introdotte dal rinnovo, si segnalano la rimodulazione e la conferma di alcune indennità, prima tra questa l’indennità di mensa, che viene stabilita secondo la tabella riportata di seguito.

Livello Importo 1° aprile 2025
Operai (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 0,95
Impiegati (su base giornaliera) 7,65
Operai calcestruzzo (su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria) 1,09
Impiegati calcestruzzo (su base giornaliera) 8,79

Per quel che concerne l’indennità di trasporto, in alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico, nel caso in cui raggiungere il posto di lavoro sia difficoltoso con il suddetto trasporto, dal 1° aprile 2025 viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto pari a 0,36 euro; mentre, dal 1° ottobre 2025 la suddetta indennità è pari a 0,37 euro
Per i lavoratori che prestano servizio in galleria, questi percepiscono un’indennità pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato. 
L’indennità di reperibilità viene così stabilita:
40,00 euro (giornaliere) in giornate non lavorative (sabato, domenica e giorni festivi);
30,00 euro (settimanali) in giornate feriali. 
Per coloro i quali prestano servizio a 2mt. al di sotto del piano stradale spetta un’indennità top down pari a 0,50 per ogni ora di lavoro prestato. Per l’indennità di alta montagna, invece, l’importo è pari a:
3,32 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1000 mt s.l.m.;
3,87 euro di indennità giornaliera per i lavoratori che prestano servizio in zone situate a quote superiori a 1200 mt s.l.m. 
Per la trasferta, invece, i lavoratori che prestano il proprio servizio oltre i limiti del comune nel quale sono stati assunti riceveranno una diaria calcolata a seconda della distanza dai confini del comune di assunzione. Nella fattispecie:
10% se il luogo è situato oltre i 15 km ed entro i 50 km dal luogo abituale di lavoro;
15% se il luogo è compreso tra i 51km ed i 100km dal luogo abituale di lavoro;
20% se il luogo è compreso oltre i 101 km dal luogo abituale di lavoro. 
Inoltre, per la stesura del manto bituminoso, al lavoratore spetta un’indennità, su base giornaliera di 5,00 euro. Istituito anche il Fondo di Premialità che verrà finanziato con l’1,05% del relativo fondo malattia/infortunio. 
Nel corso dell’incontro è stato determinato anche l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025, confrontando i trienni 2020,2021 e 2022 con 2021, 2022 e 2023. Riscontrata la positività del parametri presi a riferimento, sono stati definiti i valori con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° luglio 2023.

Operai
  Operaio Comune Operaio Qualificato Operaio Specializzato Operaio IV livello
1° luglio 2023 5,71 6,68 7,42 7,99
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29
Impiegati
  1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2023 987,36 1.155,21 1.283,56 1.382,31 1.481,02 1.777,23 1.974,71
EVR 39,49 46,21 51,34 55,29 59,24 71,09 78,99

Giornalisti: arrivano i chiarimenti sui rimborsi spese dei freelance

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L’aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l’INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

CIPL Legno Lapidei Trento: Premio di risultato 2025

Siglato il verbale di accordo per l’attuazione del Premio di risultato per l’anno 2025 

Le Parti sociali Associazione Artigiani e Piccole imprese, Confartigianato Trento, Feneal-Uil Trentino, Filca-Cisl Trentino e Fillea-Cgil Trentino hanno stipulato il verbale attuativo dell’Accordo “PdR” per l’anno corrente. 
Difatti, visto l’indicatore relativo alla Redditività che ha registrato nel triennio mobile di cui al PdR per gli anni 2021, 2022, 2023 un indice pari ai 20,38%, le Parti hanno concordato il valore del Premio di Risultato, a far data dal 1° marzo 2025, per i lavoratori dipendenti per le aziende artigiane come di seguito riportato.

Livello Fascia > 18%
Legno  Lapideo Valore mensile 
AS – A 1 110,00
B 2 100,00
CS 3 98,00
C 4 95,00
D 5 92,00
E 6 89,00
F 7 86,00

Collegato Lavoro: pubblicata la circolare operativa

Illustrati i principali interventi in materia di somministrazione, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile e dimissioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 marzo 2025, n. 6).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito la circolare in commento che illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.

In particolare il documento si sofferma sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

Di seguito, alcuni degli argomenti trattati nella circolare in argomento

Lavoro in somministrazione

Con il comma 1, lettera a, numero 1), l’articolo 10 del Collegato Lavoro interviene sull’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo. Con la modifica in esame si è inteso eliminare la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato. 

Soppressa la disciplina transitoria, la norma di cui all’articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

Invece, il comma 1, lettera a), numero 2) dell’articolo 10 in esame introduce all’articolo 31, comma 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015 2 ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero. 

Si tratta, in particolare, dei contratti conclusi:
– in fase di avvio di nuove attività;
– da start- up innovative;
– per lo svolgimento di attività stagionali;
– per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
– per la sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori over 50. 

Inoltre, il secondo periodo della medesima lettera a) dell’articolo 10, comma 1, consente all’utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Infine, Il comma 1, lettera b), dell’articolo 10 modifica l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di incentivare le opportunità di lavoro per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza. La norma stabilisce che, in caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie di lavoratori effettuate dalle agenzie per il lavoro, non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

Attività di lavoro stagionale

L’articolo 11 della Legge n. 203/2024 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81, in materia di attività stagionali chiarendo che “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Rientra nella definizione di lavoro stagionale l’attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell’anno e priva del carattere della continuità, sussumibile nella più ampia categoria del lavoro a tempo determinato, regolato dal citato D.Lgs. n. 81 del 2015 (articoli 19-29), dal quale si distingue per alcune eccezioni, in un’ottica di riduzione delle relative rigidità organizzative e gestionali. 

Durata del periodo di prova

La disposizione integra l’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2022, dando più puntuale attuazione, sul punto, alla direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. 

La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025.

 

CCNL Dirigenti Piccola Industria: siglato il verbale di accordo

Rideterminato il minimo contrattuale mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2025 

Il 25 marzo 2025 è stato siglato, tra Confapi e Federmanager, l’accordo di rinnovo del contratto di settore per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi che avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili di base:
– per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, è stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Invece, per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025
A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell’importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.
Con riferimento al congedo parentale, l’indennità pari all’80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione. 
Infine, con l’accordo in esame, sono state apportate modifiche in tema di:
– periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l’azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l’intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;
trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;
– previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell’impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro. 
Infine, i termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
– 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
– 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
– 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
– 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio. 
In considerazione del fatto che tale accordo decorre dal 1° gennaio 2025, le Parti hanno concordato di erogare, a copertura dell’anno 2024, un importo a titolo di Una Tantum che verrà erogato in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di aprile 2025 e di giugno 2025:
– nella misura pari a 3.000,00 euro ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 95.000,00 euro;
– nella misura pari a 2.000,00 euro ai quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 65.000,00 euro

Fondo Easi: anche per l’anno 2025 possibile l’adesione alla polizza familiari dei dipendenti

Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo di Assistenza sanitaria integrativa

Il Fondo Easi, Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti dei CED, ICT, Professioni Digitali e STP, ha informato che, anche per il 2025, grazie alla collaborazione con la Compagnia UniSalute, il dipendente avrà la possibilità di estendere la copertura sanitaria in favore dei propri familiari. Il costo dell’estensione della polizza sarà a carico del dipendente. La quota annuale è di:
156,00 euro per il coniuge o convivente more uxorio;
120,00 euro per ciascun figlio.
L’Ente precisa che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente more uxorio;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una semplice autocertificazione. Possono essere esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. 

CCNL Emittenti Radiofoniche: avviata la piattaforma per il rinnovo

Tra gli argomenti trattati formazione, lavoro agile ed aumenti retributivi

Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil  hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL per le imprese  esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali.
Di seguito gli argomenti trattati.
Formazione 
Secondo i sindacati sono necessarie politiche formative più corpose e solide che possano garantire significativi avanzamenti delle competenze alle lavoratrici e lavoratori. 
Professionalità contrattuali
Secondo i sindacati è necessario un aggiornamento del sistema delle professionalità contrattuali.
Lavoro agile
Necessaria maggiore conciliazione vita/lavoro con l’introduzione   dell’istituto dello “smartworking”.
Minimi retributivi
Si richiede un aumento complessivo in linea con gli indici Istat e con gli accordi interconfederali per il triennio futuro ma anche rispetto al biennio precedente, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali.

 

Magistrati onorari: accesso alla disoccupazione NASpI

Fornite istruzioni amministrative in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione per i soggetti del contingente a esaurimento (INPS, circolare 25 marzo 2025, n. 69).

In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, così come autenticamente interpretata dall’articolo 2 del D.L. n. 131/2024, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco del 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria in argomento. L’assolvimento del predetto obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Pertanto, con la circolare in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative  in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto.

Inoltre, a seguito della citata interpretazione autentica, l’INPS precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e il 25 marzo 2025 (giorno della pubblicazione della circolare in argomento), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità, laddove applicabili, come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.7.

Invece, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie (come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.6) con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale (paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94/2015).

La presentazione della domanda

L’INPS informa che che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’Istituto esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS all’apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale. Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact center multicanale.

Infine nella circolare in questione sono riepilogati i requisiti di accesso alla prestazione, la sua misura e durata.

CCNL Cinematografia – Addetti alle Troupe: resoconto assemblea del 22 marzo 2025

Si è svolta l’assemblea dei lavoratori Troupe per analizzare lo stato della trattativa per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 marzo 2025 i lavoratori Troupe si sono riuniti, in previsione dei prossimi appuntamenti, al fine di analizzare i temi già oggetto della trattativa per il rinnovo del CCNL quali definizione orario settimanale, rilevazione oraria e valore straordinari, contrattazione di secondo livello e rappresentanza sindacale, formazione, AS.For Cinema.
Inoltre, hanno ribadito quanto segue:
– con riferimento all’orario di lavoro settimanale e giornaliero, è stato sostenuto che debba essere rispettata la normativa europea e nazionale.
– sul capitolo paghe e straordinari, oltre ad individuare le percentuali per avvicinare gli stessi all’attuale valore delle Golden Hour, dovrà esser rivisto il tetto massimo dei 65,00 euro proposti;
– la necessità di prevedere carichi di lavoro equi e garantire le condizioni di sicurezza;
–  necessità di prevedere un Organismo che possa vigilare sulla applicazione delle norme contrattuali con la reale possibilità di intervento in caso di comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori.
Nella giornata dell’ 11 aprile verranno calendarizzate le date e gli argomenti di discussione tra le parti trattanti.

CCNL Istruzione e ricerca: confronto tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. su personale docente e ATA

Rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento degli organici

Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri di confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali di settore dedicati al tema degli organici del personale docente e ATA.
Per quanto riguarda l’organico docenti rimane invariata la quota dei posti destinati al potenziamento sul quale, però, verranno applicate le disposizioni contenute nel D.L. n. 71/2024 che hanno previsto l’attivazione in organico di diritto di un posto di insegnamento dell’italiano per gli stranieri (A-23) da destinare alle scuole dove si registrano classi con una presenza di alunni stranieri iscritti per la prima volta superiore al 20%. Per quanto riguarda il sostegno, è previsto un incremento di 1.866 docenti, in applicazione della legge di bilancio, che saranno assegnati proporzionalmente tra le diverse Regioni, solo alla scuola secondaria di II grado.
Le Parti Sociali hanno proseguito il confronto anche su due recenti decreti dedicati agli organici del personale ATA. Per quanto riguarda la revisione dei criteri per la riduzione di 2.174 posti prevista per l’anno scolastico 2026/2027, il colloquio si è chiuso con il giudizio fortemente negativo delle organizzazioni sindacali. Il decreto prevede un intervento che modifica i criteri di sviluppo del calcolo dell’organico operando esclusivamente sul profilo dei collaboratori scolastici ed esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado. Subito dopo il confronto è passato sul secondo D.M., che riguarda l’introduzione dei nuovi ordinamenti a seguito del CCNL.
La riunione si è conclusa con l’impegno da parte dell’Amministrazione di procedere ad una nuova convocazione nei prossimi giorni.