Decreto ATAD: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui al D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della direttiva UE, n. 2017/952 (Agenzia Entrate – circolare 26 gennaio 2022, n. 2/E).

Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fa luce sulla disciplina prevista dagli artt. da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi.

Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”.

I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre:

– la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;

– la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad;

– l’elemento soggettivo.

Double dip e coordinamento delle discipline

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate tratta anche il tema della duplicazione (doublé Cip o foreign tax credit generator) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

Inoltre, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

Superbonus: SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione dello “Stato di avanzamento lavori (SAL)” per interventi di efficienza energetica e antisismici (Agenzia delle entrate – Risposta 27 gennaio 2022, n. 53).

Per gli interventi di efficientamento energetico l’asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ciò comporta che qualora, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Investimenti industriali sul Green new deal italiano

Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”. (MISE – DM 1.12.2021)

Il decreto in oggetto rende operativa una misura per la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.

Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:

– decarbonizzazione dell’economia

– economia circolare

– riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

– rigenerazione urbana

– turismo sostenibile

– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

Bonus Editoria: in G.U. le disposizioni applicative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, il D.P.C.M. 26 ottobre 2021, recante disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Per accedere al credito d’imposta di cui all’art. 67, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 è richiesta:

– la sede legale nello spazio economico europeo;

– la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

– l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58 attività editoriali: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);

– l’aver stipulato accordi di filiera per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30%della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.

Modalità di accesso e di riconoscimento

Per accedere all’agevolazione, le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.

La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e la mancata percezione di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali è richiesto il credito d’imposta nonché del contributo diretto di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Alla domanda inoltre devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati, nonché l’attestazione delle spese sostenute nel 2020.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l’istanza di accesso all’agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto, e qualora le verifiche si concludano positivamente, determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il medesimo Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per la distribuzione, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Revoca

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d’imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.

Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse

Forniti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci (Agenzia delle entrate – Risposta di consulenza giuridica 25 gennaio 2022, n. 2).

Per il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi richiamati nella risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare,
– ai fini civilistici e IVA, le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;
– in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;
– nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore;
– lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’Agenzia sottolinea che i principi sopra richiamati ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.

Via libera alla compensazione del credito d’imposta per il canone speciale Rai

Con l’istituzione del codice tributo è finalmente possibile compensare il credito d’imposta riconosciuto per il canone speciale Rai relativo all’anno 2021 dal “decreto Sostegni” (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25 gennaio 2022, n. 6/E).

Il credito d’imposta

Il Decreto Sostegni ha previsto per che per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, cd. “canone speciale RAI”.
Per coloro che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del Decreto Sostegni è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale canone versato.

Compensazione tramite F24

Per consentire ai beneficiari – ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 – l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il Modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6958” denominato “Credito d’imposta canone speciale RAI”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, sia nel caso di utilizzo in compensazione, sia nell’ipotesi di riversamento dell’agevolazione non spettante.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’importo spettante

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati indicati dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

Borsellino elettronico: Iva e imposta di bollo

Trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l’acquisto di titoli di sosta o di trasporto (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 gennaio 2022, n. 52)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante (ALFA s.r.l.) dichiara in atti di aver sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, mediante apposita applicazione ( App Alfa), consente agli utenti registrati di acquistare titoli di sosta e di trasporto, pagando online, tramite carta elettronica, ovvero mediante il “borsellino Alfa”, alimentato da versamenti precedentemente effettuati dallo stesso utente con carte elettroniche.
Per l’Amministrazione Finanziaria la ricarica del borsellino elettronico Alfa – il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all’atto della ricarica – non va considerata un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA, bensì una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo mediante il borsellino elettronico. Solo in questo momento, infatti, sono noti tutti gli elementi necessari ad individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell’operazione sottostante e, conseguentemente, la Società è in grado di documentare fiscalmente l’operazione secondo modalità differenti a seconda della tipologia di titolo di trasporto o di sosta acquistato dal cliente. L’istante non dovrà documentare fiscalmente la ricarica del borsellino Alfa, né emettere autofattura con riferimento all’eccedenza di liquidità rispetto alle scorte di titoli posseduti.
Con riferimento al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alle ricevute relative alle somme di denaro utilizzate a titolo di ricarica del borsellino, si osserva che detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di corrispettivi esclusi dalla base imponibile Iva.
Pertanto, le ricevute che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, se non soggette a IVA oppure se oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Premesso quanto sopra, con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, si ritiene applicabile l’imposta di bollo ai sensi del sopra citato art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 sulla ricevuta relativa ad una operazione fuori campo IVA emessa dall’interpellante al momento dell’effettuazione della ricarica del borsellino elettronico.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti e i documenti indicati nella Parte I della Tariffa, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

Trattamento fiscale compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione

I compensi corrisposti al personale dipendente, oltre l’anno di maturazione, a titolo di “premio di risultato”, “indennità di responsabilità” e “incremento di efficienza aziendale”, per i quali il Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere preveda la possibilità che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione, sono soggetti a tassazione ordinaria. In tal caso l’eventuale ritardo si considera “fisiologico” (Agenzia delle Entrate – Risposta 25 gennaio 2022, n. 49).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, il TUIR stabilisce che le somme e i valori percepiti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei lavoratori dipendenti secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, lo stesso TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
In altri termini, ai fini della tassazione separata, assumono rilevanza circostanze di “carattere giuridico” o “oggettive situazioni di fatto”.
Le prime consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Le seconde, invece, impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo (ritardo) debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
La natura fisiologica del ritardo nella corresponsione deve essere sempre valutata quando il ritardo è determinato da “oggettive situazioni di fatto”; viceversa detta valutazione è ininfluente quando il ritardo è dovuto a circostanze di “carattere giuridico”.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro ha erogato in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento il ” premio di risultato”, l'” indennità di responsabilità” e l'” incremento di efficienza aziendale”.
Il riconoscimento di tali emolumenti è disciplinato dalle norme concernenti il regolamento del personale, in base alle quali:
– l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo dell’indennità di responsabilità tra le diverse unità organizzative, sono determinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali. Il “ritardo”, dunque, è attribuibile ad “oggettive situazioni di fatto”, riscontrabili nei tempi tecnici necessari tra le delibera e la consultazione sindacale e l’effettiva erogazione del premio e dell’indennità. In tal caso, le somme sono ” fisiologicamente” corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, di conseguenza sono soggette a tassazione ordinaria;
– le somme riconosciute in relazione all’incremento di efficienza aziendale, sono una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso, la cui corresponsione potrebbe essere liquidata nello stesso anno a cui si riferisce oppure successivamente alla fine dell’anno di riferimento. Con riferimento al termine per l’erogazione di tale somma, il regolamento del personale stabilisce che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”. In tal caso, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento del personale che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione; pertanto, non è ravvisabile alcun “ritardo”, e di conseguenza le somme devono ritenersi sono soggette a tassazione ordinaria.

MUD 2022

Pubblicato, nella G.U. 21 gennaio 2022, n. 16 – Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM 17 dicembre 2021, di approvazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale sostituisce integralmente quello allegato al DPCM 23 dicembre 2020 e deve essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

Il modello articolato dalle seguenti Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi;
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– comunicazione rifiuti urbani;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con la presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente per territorio vengono assolti ai sensi della L. n. 70/1994 gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previste da tutta la normativa in materia ambientale.

In particolare, il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio del territorio in cui è insediata l’unità locale su cui si riferisce la dichiarazione; invece, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il modello alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Il MUD deve essere anche presentato per ogni unità locale obbligata dalle norme vigenti.

Superbonus e cooperativa sociale

La cooperativa sociale può fruire del Superbonus se usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 47).

Qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Considerato che, nel caso di specie, la cooperativa sociale ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva legale a partire dall’anno 2012, la fattispecie descritta può essere assimilata all’ipotesi di «esenzione parziale», con la conseguenza che la società istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai periodi d’imposta in cui oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili accantoni utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.