CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: dopo l’incontro con Unionmeccanica-Confapi esteso lo sciopero

Dall’incontro sono emerse distanze tra la Parte datoriale e le Sigle che hanno esteso la mobilitazione a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi

Con un comunicato congiunto del18 marzo le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno fatto il punto su accaduto nel corso del quarto incontro, avvenuto il 17 marzo, con Unionmeccanica-Confapi per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, scaduto il dicembre scorso. Al centro del dibattito i punti chiave della piattaforma: salario, riduzione dell’orario di lavoro, mercato del lavoro e molto altro. 
Per quel che concerne l’aspetto retributivo, la parte datoriale ha avanzato una proposta che, secondo quanto evidenziato dalle Sigle, andrebbe oltre la previsione Ipca-Nei, senza però fornire dati certi sia in termini di costi che di tempistiche. Inoltre, Unionmeccanica si è detta disponibile a considerare la clausola di garanzia ma, neppure in questo caso, ha dato indicazione circa i termini. Mentre, per quel che concerne l’elemento perequativo, l’incremento economico è legato all’andamento Ipca-Nei e la sua erogazione dovrebbe tenere in considerazione la presenza di eventuali welfare aziendali. Per i sindacati, questa proposta viene considerata limitativa. 
Fumata nera anche in materia di riduzione dell’orario di lavoro, in prima battuta si dovrebbe decidere per la riduzione a livello aziendale e in seguito nazionale; stessa cosa per la regolamentazione del mercato del lavoro. Infatti, per la limitazione dei contratti non a tempo determinato e per i percorsi di stabilizzazione non è stata data disponibilità alla presa in considerazione delle richieste, tanto meno alla definizione di un Protocollo di Partecipazione. 
Alla luce di quanto emerso dall’incontro, le Sigle hanno deciso di estendere la giornata di sciopero prevista per il 28 marzo anche a tutte le aziende Unionmeccanica-Confapi. 

Fondo Fasie: attivo il pacchetto di screening dermatologico

Fino al 15 novembre gli iscritti potranno prenotare una visita in convenzione con SiSalute

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Energia FASIE ha comunicato che è nuovamente disponibile il pacchetto di prestazioni dedicato alla prevenzione dermatologica in collaborazione con SiSalute. Gli esami di screening sono essenziali perché consentono di rilevare in tempo eventuali patologie e di valutare tempestivamente processi di cura, che evitino l’aggravarsi di stati patologici, tutelando così la salute dell’individuo.
Gli iscritti al Fondo, fino al 15 novembre 2025, possono effettuare senza alcun costo a loro carico presso una delle strutture sanitarie convenzionate con SiSalute:
– una visita specialistica dermatologica;
– un esame in epiluminescenza (mappatura nevi).
Il Fondo ricorda inoltre che è possibile usufruire del pacchetto una sola volta all’anno e che è possibile prenotarlo accedendo alla propria Area Riservata oppure contattando la Centrale Operativa. 

Disabilità: la nuova procedura per la trasmissione dei dati socio-economici

Illustrate le nuove modalità che possono essere gestite dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo (INPS, messaggio 18 marzo 2025, n. 950).

L’INPS informa che, a seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul Portale dell’Istituto, denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

In effetti, il D.Lgs. n. 62/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ha riformato anche i criteri e le modalità dell’accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all’INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la separazione tra l’accertamento e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.

Attraverso il nuovo servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica riconosciuta.

La stessa modalità può essere utilizzata dalle associazioni di categoria.

Gli istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il “Portale dei Patronati” (con le modalità indicate nel messaggio INPS n. 4684/2023).

Infine, l’Istituto comunica che per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2025, nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell’attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l’inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

L’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ”le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.

 

Dall’articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ”impropria” quando vi è l’apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ”propria” quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell’impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D’altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell’impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato “parassicurativo”, poiché genera un ‘‘obbligo di fare” avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d’impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L’agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l’associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l’intervento dell’assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell’associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ”corrispettivo” di quest’ultimo, nella cointeressenza l’apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall’aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono qualificate come operazioni “fuori campo” secondo l’articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

CCNL Scuola: sequenza contrattuale sul contratto di ricerca

L’importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore

Il 18 marzo è stato sottoscritto dall’ARAN e da Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,Gilda Unams, Anief il CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 L, n. 240/2010. 
Viene, innanzitutto, stabilito che l’importo del contratto non può comunque  essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può  essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo  pieno.
Inoltre viene precisato che i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti ex art. 22 L.240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all’art. 20 D.lgs  25 maggio 2017, n. 75.

Al via la prestazione universale per gli ottantenni

Firmato il 21 febbraio 2025 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 marzo 2025).

Il 21 febbraio scorso è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione della “prestazione universale”, istituita in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 29/2024 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane). Al momento, il decreto è all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

In sostanza, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 le persone anziane (con età di almeno 80 anni), con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con ISEE in corso di validità non superiore ai 6.000 euro possono fruire della “prestazione universale”, una nuova misura sperimentale che integra l’indennità di accompagnamento già riconosciuta con un “assegno di assistenza”, di importo massimo pari a 850 euro mensili, finalizzato a remunerare il lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici ovvero ad acquisire servizi di supporto alla domiciliarità e all’autonomia forniti da imprese e professionisti qualificati.

In particolare, mediante il citato assegno, o beneficiari potranno acquisire servizi prestati da lavoratori domestici, servizi di tipo socioassistenziale (di cura e igiene della persona, di lavanderia, di confezionamento-distribuzione di pasti a domicilio, di cura e aiuto alla gestione dell’abitazione, di accompagnamento a visite, per lo svolgimento di piccole commissioni e per il disbrigo di pratiche amministrative) e servizi di tipo sociale (sostegno relazionale, di aiuto al mantenimento di abilità pratiche, di sostegno psicologico-educativo, di telesoccorso e teleassistenza).

Il riconoscimento e l’erogazione della prestazione universale sono gestiti dall’INPS.

 

Ebit: contributo alla formazione 2025

L’ente finanzia proposte formative per l’attuazione di percorsi di upskilling e reskilling delle competenze

L’Ente Bilaterale Industria Turistica offre proposte formative, che potranno essere svolte dalle Aziende direttamente ovvero per il tramite di soggetti formatori pubblici e privati accreditati presso la Regione in cui si trova la sede operativa dell’Azienda, per l’attuazione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze, con particolare riferimento alle sfide determinate dalla transizione digitale e dai cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali.
Pertanto, le Aziende che applicano il CCNL Industria Turistica siglato il 14 novembre 2016 e che sono aderenti all’EBIT, potranno usufruire del finanziamento qualora siano in regola con i versamenti all’ente e qualora non abbiano effettuato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo ai contributi per la formazione di cui al presente accordo.
I destinatari della formazione sono i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Per il 2025, l’ente stanzia 500.000 euro come tetto di spesa massima al raggiungimento delle richiesti di contributo da parte delle aziende.
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso e calcolato come prodotto tra il numero delle ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro.
Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, il finanziamento erogato da EBIT viene integrato dall’importo corrispondente all’indennità economica per i lavoratori (10,00 euro per ogni ora di formazione), che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro, la cui corresponsione sarà effettuata dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Le istanze devono essere inviate entro il 31 dicembre 2025 in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente sul sito ufficiale. 

Accesso al 5 per mille: procedure e scadenze per ONLUS e ASD

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla procedura di accesso al 5 per mille per l’anno 2025, rivolta alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate, comunicato 13 marzo 2025).

A partire dal 13 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025, le ONLUS e le ASD non già incluse negli elenchi permanenti possono presentare domanda rispettivamente all’Agenzia delle entrate e al CONI.

 

È importante notare che le ONLUS già presenti nell’elenco permanente non necessitano di ulteriori adempimenti, così come le ASD già accreditate.

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, le Onlus devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, mentre le ASD possono accedere al software di iscrizione disponibile sul sito del Coni, con collegamenti diretti al portale dell’Agenzia. Sono tenute a presentare la domanda sia le ASD di nuova costituzione sia quelle che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti e non sono quindi già inserite nel relativo elenco permanente.

 

È previsto che anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, le organizzazioni possano accreditarsi, a condizione di soddisfare i requisiti richiesti, presentando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un contributo di 250 euro tramite F24 Elide (codice tributo 8115).

 

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2025 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

 

Come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

I rispettivi elenchi permanenti soaranno pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo.

CCNL Farmacie: confronto tra le Parti Sociali su classificazione e salario

La proposta di Federfarma relativa all’aumento di 120,00 euro è considerata inaccettabile dalle OO.SS.

Il 13 marzo 2025 si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali e Federfarma per proseguire la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le farmacie private. Il confronto si è focalizzato principalmente su due aspetti cruciali: la classificazione del personale e le retribuzioni. 
Dal punto di vista normativo, ossia in tema di classificazione del personale, le richieste presentate dalle sigle sindacali mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali, tenendo conto delle trasformazioni e dell’evoluzione che hanno caratterizzato il settore farmaceutico, nonché delle nuove normative vigenti.

Dal punto di vista economico le organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di un aumento delle retribuzioni che consenta di recuperare la perdita del potere d’acquisto subita negli anni di validità del precedente contratto, a causa dell’aumento significativo del tasso di inflazione (prendendo come riferimento l’indice IPCA), e che tenga in considerazione l’elevata professionalità presente nel settore.
Dopo un confronto lungo e approfondito, permangono notevoli divergenze sul tema della classificazione e degli inquadramenti.
In particolare, Federfarma ha continuato a sostenere che i farmacisti devono svolgere tutte le attività sanitarie senza distinzioni, insistendo sull’obbligo di svolgere le mansioni di carattere sanitario legate alla farmacia dei servizi. Al contrario, la parte sindacale continua a difendere il principio della volontarietà e del riconoscimento, sia in termini di inquadramento che di retribuzione, per le mansioni che si aggiungono a quelle tradizionali del farmacista, valorizzando le opportunità di crescita professionale e rendendo concretamente applicabile il livello Q2.
Anche sul fronte salariale si registrano distanze considerevoli. Federfarma ha presentato una prima proposta di 120,00 euro, considerata inaccettabile e che non lascia spazio a possibili compromessi. Le motivazioni addotte da Federfarma a sostegno della proposta salariale, ovvero la necessità di definire un aumento salariale sostenibile per le farmacie, non sono ritenute plausibili dalle organizzazioni sindacali.
Unitariamente, le sigle sindacali hanno respinto la proposta, definendola umiliante per le lavoratrici ed i lavoratori del settore che in 12 anni hanno ricevuto un aumento di soli 80,00 euro e che ancora oggi pagano le conseguenze di un passato in cui non è stato riconosciuto l’importante ruolo professionale e sociale svolto dai farmacisti e da tutti coloro che operano nelle farmacie.
La delegazione sindacale ha sollecitato Federfarma a rivedere le proprie posizioni, sottolineando che le distanze riscontrate, se non ridotte, non consentirebbero una prosecuzione efficace del confronto finalizzato alla sottoscrizione in tempi brevi del contratto scaduto.

Il negoziato proseguirà nelle giornate del 2 aprile, 15 aprile e 16 aprile.

CIPL Edilizia Cooperative: regolarizzato l’EVR 2025

L’importo verrà erogato in due tranches ad aprile ed ottobre 2025 

L’11 marzo è stato sottoscritto da Legacoop, Confcooperative, Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell’Emilia Romagna il verbale di accordo in merito alla quantificazione dell’EVR relativo ai lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna.
Innanzitutto, le Parti hanno preso atto dei risultati certificati dalla Cassa Edile di Ravenna in merito agli indicatori dell’EVR ed hanno stabilito il raggiungimento di tuti e 5 gli obiettivi prestabiliti determinando gli importi da erogare in due tranches di uguale importo con la retribuzione di aprile ed ottobre 2025.

Livello  EVR 4%
8 1.000,00 euro 
7 839,00 euro
6 720,00 euro
5 612,00 euro
4 548,00 euro
3 509,00 euro
2 457,00 euro
1 400,00 euro

Le Parti stabiliscono, inoltre, che l’importo complessivo è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto nl periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024.
Per i lavoratori part-time l’importo complessivo è riproporzionato in base all’orario di lavoro in essere nel periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024.