INL: chiarimenti sulla revoca del provvedimento di sospensione

03 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni sulla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si chiede, in primo luogo,, quali siano le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro. Inoltre, se sia possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che, in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.
Relativamente all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, si chiede se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione.
Orbene, l’INL ha chiarito che, le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione. È quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle previste dalla legge, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida.
Quanto alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore deve fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva.

ANPAL: fondo nuove competenze e riapertura istruttoria

Sono ammesse a istruttoria e valutazione le istanze presentate in data successiva al 31 maggio 2021 h. 15:21 ed entro il 30 giugno 2021, data di chiusura dell’Avviso (ANPAL – Decreto 01 febbraio 2022, n. 27).

Ai fini della gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria e di richiesta del saldo, nonché al fine di agevolare la fruizione del finanziamento, si applicano i seguenti termini:

– i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate entro 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, pena la sospensione dell’istanza. In ragione del preminente interesse pubblico alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi e al pieno utilizzo delle risorse finanziarie a ciò stanziate, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata con contestuale disimpegno delle somme. Per le istanze  già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione;

– i termini possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Per usufruire della proroga è necessario presentare la richiesta tramite il sistema informativo. L’istanza si intende tacitamente accolta decorsi cinque giorni dalla presentazione;

– per la richiesta di saldo si applicano i seguenti termini, decorsi i quali ANPAL procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme:

a) con riferimento ai progetti ammessi ad istruttoria, nonché a quelli in corso di realizzazione, sono concessi ulteriori 20 giorni in aggiunta ai 40 giorni inizialmente previsti, per un totale di 60 giorni complessivi a far data dalla conclusione delle attività;

b) con riferimento ai progetti già conclusi, sono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate, ma pervenute oltre il termine di 40 giorni, mentre vengono concessi ulteriori 20 giorni di calendario a far data dalla pubblicazione del presente decreto per presentare le richieste di saldo per le quali sia già spirato il termine di 40 giorni;

– i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo entro 30 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.

Al termine del percorso di sviluppo delle competenze dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari.

Disciplina del fondo per le PMI creative

Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2022, n. 27, il decreto 19 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.

Il decreto in questione definisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1, commi da 109 a 112, della legge n. 178/2020, individuando, tra l’altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.
Ai fini di cui sopra, il decreto disciplina:
a) gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:
i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
b) gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
c) le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui sopra;
d) le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.
Si rammenta che, il settore creativo comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
L’impresa creativa è l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 – Riparazione orologi.

Emergenza Covid-19: nuove norme su Green Pass e frequenza scolastica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 febbraio 2022, n. 59).

Il nuovo decreto legge modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia, in particolare:

– nelle scuole per l’infanzia:
a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

– nella scuola primaria:
a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 (è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto);
b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;

– nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;

– le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;

– a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone;

– sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Domestici, contributi 2022

02 febb 2022 Si rendono noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Senza il contributo addizionale

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,46 (0,37) (2) € 1,47 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,65 (0,41) (2) € 1,66 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,01 (0,50) (2) € 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) (2)

Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,56 (0,37) (2) € 1,57 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,76 (0,41) (2) € 1,77 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,15 (0,50) (2) € 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2)

Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Senza il contributo addizionale

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
AspI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,065154
TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000

Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
AspI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065212
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000

Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps

L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18).

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.

Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento.

È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti.

E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto.

Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA).

Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.

Addizionale regionale all’IRPEF e la nuova articolazione degli scaglioni

La nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale (MEF – Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF)

La legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1, commi 5 e 6, legge 30 dicembre 2021, n. 234) reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del TUIR effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.
Dal momento che l’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
E’ necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge.
Occorre, inoltre, sottolineare che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022 ed entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.
Alla luce del delineato quadro normativo, occorre evidenziare che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo

Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19.

L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.

Aggiornato il Regolamento del Fondo Metasalute

Dal 24/1/2022 è in vigore il regolamento aggiornato del Fondo Sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute), approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella sezione “Documenti del Fondo Metasalute” è disponibile il Regolamento aggiornato, vigente a dal 24/1/2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 sul nucleo familiare a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;

– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.

Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.