Nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi

È disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare da oggi, 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni Ter. A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 03 febbraio 2022, n. 35873).

In particolare, il modello tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

INPS – Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: Contributo di maternità

L’INPS con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, fornisce le istruzioni operative per il versamento del contributo di maternità per i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”

Premessa
La categoria professionale dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” è stata introdotta dall’art. 3, c. 98,della legge 24/12/2003, n. 350, che ha aggiunto il numero 23-bis al 1° c. dell’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16/7/1947, n. 708.
Detti soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
In oltre a far data dal 26 maggio 2021, la tutela della maternità/paternità è stata estesa anche ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Contributo
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.

Istruzioni operative
In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare n. 154/2014.
In particolare, si rammenta che l’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi:<CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.

In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 – è necessario utilizzare il seguente codice:
– “R809”: “Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del settore Spettacolo” che, con riferimento ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (TipoLavoratore “SC”, “SY”, recante la Qualifica3 “D”), indica l’eccedenza dell’importo dei contributi assistenziali di maternità da conguagliare, in quanto calcolato su un imponibile maggiore rispetto al massimale retributivo giornaliero di legge.

La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di “Arretrati contributo di maternità”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo pari allo 0,46% dell’imponibile.

Si fa presente che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio

Accordo sui minimi retributivi per le Colf

  Sottoscritto l’accordo per la determinazione dei minimi retributivi per il lavoro domestico a far data dall’1/1/2022

Per i lavoratori domestici viene acquisita la tabella relativa ai minimi retributivi valevoli a far data dall’1/1/2022, condivisa dalle Parti

Tabella A

Livelli

Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)

Valori mensili

Indennità

A 664,09  
AS 784,85  
B 845,22  
BS 905,59  
C 965,98  
CS 1.026,34  
D 1.207,45 178,55
DS 1.267,62 178,55

Tabella B

Livelli

Lavoratori di cui art. 14 co. 2

Valori mensili

B 603,73
BS 633,93
C 700,31

Tabella C

Livelli

Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)

Valori orari

A 4,83
AS 5,69
B 6,03
BS 6,40
C 6,76
CS 7,13
D 8,22
DS 8,57

Tabella D

Livelli

Assistenza notturna Art. 10

Valori mensili

Autosufficienti

Non autosufficienti

BS 1041,42  
CS   1.180,28
DS   1.458,03

Tabella E

Presenza notturna Art. 11

(valori mensili)

Liv. Unico 697,30

Tabella F

Indennità

(valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 2,03
Cena 2,03
Alloggio 1,75
Totale indennità Vitto e alloggio 5,81

Tabella G

Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9

Livello

Valori orari

CS 7,66
DS 9,24

Tabella H

 

Livello

Indennità art. 34 co. 3

Valori mensili

Valori mensili Lavoratori tab. B

Valori orari

BS 119,09 83,44 0,72

 

Tabella I

Livello

Indennità art. 34 co. 4

Valori mensili

Valori orari

CS 102,88 0,60
DS 102,88 0,60

Tabella L

Livello

Indennità art. 34 co. 7

Valori mensili

B 8,23
BS 10,29
CS 10,29

Variazione Indice ISTAT: 3,6%

Bonus TV: sospensione finita

I canoni sospesi per il terremoto che ha colpito nel 2016 il centro Italia possono essere versati in 24 rate mensili, a partire dal 1° gennaio 2021, senza sanzioni e interessi. Dai canoni dovuti dal 1° gennaio 2021 riprende l’operatività del regime ordinario, quindi, a prescindere dalla fatturazione dei consumi elettrici, i gestori di energia dovranno emettere almeno una bolletta ogni quattro mesi e, comunque, in tempo per il mese di ottobre, con addebito del canone (Agenzia entrate – risposta 03 febbraio 2022, n. 70).

Con riferimento al canone RAI la sospensione è stata inizialmente prevista dall’art. 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 e, successivamente, dall’art. 48 e dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.

Il D.L. n. 55/2018, recante ” Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″, ha introdotto, tra l’altro, apposite disposizioni riguardanti il pagamento del canone di abbonamento ad uso privato nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed ha esteso la sospensione del pagamento del canone RAI al 31 dicembre 2020.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione è previsto dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.

Pertanto, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.

A riguardo, l’Agenzia delle entrate ha confermato che il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti deve essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021″.

Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, si debba procedere alla riscossione del canone Rai 2021 ordinariamente dovuto dal 1 gennaio 2021 (“canoni non sospesi”) emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3, co. 4,  D.M n. 94/2016.

BONUS SUD: qualificazione di sede produttiva per accedere

Il Fisco fornisce chiarimenti sulla qualificazione di “sede operativa” quale “sede produttiva” ai fini dell’accesso al credito d’imposta (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 febbraio 2022, n. 68 e 69)

È previsto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale”e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. (art. 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1, comma 171, lett. a), legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto dei parametri dettati dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” – approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016 – nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive in cui risultano realizzati gli investimenti agevolati.
Con particolare riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della normativa per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 99), gli investimenti agevolabili devono:
– far parte di un “progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”;
– essere relativi all’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie”;
– essere “destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio” delle aree puntualmente individuate dalla norma.
Una delle condizioni, quindi, necessarie richieste dalla norma per ritenere l’investimento “ammissibile” all’agevolazione, è la sussistenza di “Strutture produttive” impiantate o da impiantare nei territori delle regioni “assistite”.
Per individuare la “struttura produttiva”, pertanto, occorre valutare se le “unità locali”, oppure le “diramazioni territoriali”, le “linee di produzione” o i “reparti” che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno “parte integrante” del medesimo processo produttivo.

Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento

L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento

La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione

Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

CCNL Legno- Piccola industria: aumento dell’aliquota al Fondo Arco

Aumentata, dal mese di gennaio, l’aliquota a carico azienda al Fondo Arco per i dipendenti del CCNL della piccola industria del Legno

Con il Verbale sottoscritto lo scorso mese di maggio è stato previsto, con decorrenza dall’1/1/2022, un incremente delle aliquote a carico dell’azienda del 2,30%. Rimangano, invece, invariate le aliquote a carico degli iscritti.
Pertanto, la contribuzione è la seguente:
a) 2,3% a carico azienda calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
b) 1,30% a carico dei lavoratori calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).
c) Accantonamento pari al 30% del tfr maturato.
La quota di iscrizione è di € 10,33 solo a carico dei lavoratori.

Cassa Edile Savona: contribuzione in vigore dall’1/1/2022

La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022

I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti

Natura contributo

Totale

di cui a carico Impresa

di cui a carico operaio

APE 4,54% 4,54%
Cassa Edile 2,25% 1,875% 0,375%
Scuola Edile 1,00% 1,00%
Vestiario 0,30% 0,30%
QAC 2,44% 1,22% 1,22%
Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo di mutualità 0,30% 0,30%
Sanedil 0,60% 0,60%
Fondo incentivo all’occupazione giovanile 0,10% 0,10%
RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) 0,60% 0,60%

Welfare nelle aziende metalmeccaniche Confapi

Entro la fine del mese di febbraio 2022, l’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Confapi, deve mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare.

L’accordo Unionmeccanica-Confapi sottoscritto lo scorso maggio 2021, ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2022 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento.
Il valore degli strumenti di welfare non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
L’azienda si confronterà con la Rsu per individuare, considerando le esigenze dei lavoratori e del rapporto con il territorio una gamma di beni e servizi.

INPGI – passaggio al FPLD dell’INPS

Con circolare INPGI n. 2/2022 si è trattato il passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS e sono stati individuati i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2022 ed aggiornata la procedura DASM.

A) Passaggio della funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI al FPLD dell’INPS.
Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
La competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI cesserà, quindi, il 30 giugno 2022. I valori retributivi e/o contributivi minimi e massimi indicati nella presente circolare avranno quindi effetto fino alla predetta data.
Al riguardo, in merito agli adempimenti contributivi, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi mesi.

B) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (Lavoro Dipendente) – Valori Minini e Massimali Retributivi e Contributivi per l’anno 2022.
– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2022.
Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI e l’Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il CCNL ANSO-FISC/FNSI.
Il legislatore ha previsto, comunque, un valore minimo di retribuzione ai fini dell’imposizione contributiva che deve essere rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tale valore minimo è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
L’ISTAT, con comunicato del 17/01/2022, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %.
Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2022 risultano rideterminati nella seguente misura:

Anno 2022

Euro

Minimale di retribuzione giornaliera di legge 49,91
Minimale di retribuzione mensile di legge 1.298,00

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro – le contribuzioni dovute all’INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.
Relativamente all’anno 2022, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro. L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1%.
A decorrere dall’1/5/2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI. L’INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2022, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2022 al 33,00% della retribuzione imponibile):

Anno

Importo Complessivo Annuo(indennità + IVS)

Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa(su 365 gg)

2022 49.663,89 37.341,27 102,30

Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1/1/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo.
Per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale annuo per l’anno 2022 risulta pari a 105.013,56 euro, arrotondato a 105.014,00 euro.
Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
E’ noto che:
– il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
– in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
– nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che, a decorrere dall’anno 2017, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2022 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 210,15 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2022). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.

MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL’ACCREDITO CONTRIBUTIVO

ANNO

Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità)

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

2021 515,58 40% 206,23 10.724,01
2022 525,38 40% 210,15 10.927,80

Il trattamento minimo di pensione 2022 è stato determinato applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra il 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %. Tale indice è stato utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Il predetto importo minimo di pensione acquisirà, invece, carattere di definitività ai fini pensionistici solo a seguito dell’emanazione (presumibilmente a novembre 2022) del decreto ministeriale che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2022.
Sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2022, i valori retributivi sono i seguenti

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

Anno

Da

A

2022 0 4.031,57 I 4.031,57
4.031,58 5.459,81 II 5.459.81
5.459,82 6.888,05 III 6.888,05
6.888,06 8.136,29 IV 8.136,29
8.136,30 In poi V 9.744,54

In materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per l’anno 2022, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi.
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2020 ed il 2021 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2022 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2021.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’art. 1, per i rapporti di lavoro dipendente si ha un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’assicurazione IVS a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale. Al riguardo, si rimanda all’allegato tecnico del DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro l’11/02/2022.