Contributi a fondo perduto per l’industria conciaria

Il ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che rende operativa l’erogazione di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro in favore dell’industria conciaria. (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 08 gennaio 2022)

L’industria conciaria italiana, con le sue imprese distribuite nei vari distretti produttivi, è un importante settore per le produzioni del made in Italy, dalle calzature all’arredamento ma anche nell’ambito dell’automotive. Il Mise sostiene con contributi a fondo perduto il settore per supportare la ripartenza di questa filiera che, dopo le sofferenze dell’emergenza Covid, ha visto nel 2021 i primi segnali di ripresa ma che adesso deve fronteggiare anche il fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime, sul quale il Governo è impegnato a trovare soluzioni che siano funzionali a ridurne l’impatto.

La misura è destinata alle imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale che presentano, singolarmente o in modalità integrata di filiera, progetti d’investimento in grado di accrescere la competitività attraverso l’introduzione di processi produttivi digitali e innovazioni di prodotto.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 200 mila euro, che includono anche attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, nonché garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti. La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentano determinate caratteristiche.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno invece definiti i termini e le modalità per richiedere il contributo a Invitalia, che gestirà la misura per conto del Mise.

Gestione Inps contributi per assistenza contrattuale (FIDEF)

Con circolare Inps n. 5/2022 sono state fornite le indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

In data 1° dicembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FIDEF), sulla base dello schema convenzionale per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli: prorogata l’esenzione Irpef

Ulteriore proroga per l’anno 2022 dell’esenzione Irpef in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli (art. 1, co. 25 della L. n. 234/2021)

Dal 2017 viene prorogata di anno in anno la previsione che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola (art. 1, co. 44, Legge n. 232/2016).
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione anche per il 2022.
Si ricorda, che l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Pertanto, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. n. 213 del 2007.
È applicabile, invece, alle società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.

Lavoratori autonomi occasionali: prime indicazioni sulla comunicazione all’INL

L’INL fornisce le prime istruzioni sull’obbligo di del comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Dal 21 dicembre 2021, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Il novo obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata: le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);  i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto; le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame; i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo suddettoriguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio 2021 compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi in parola si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.

Legge di Bilancio 2022: prorogato il bonus acqua potabile

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 il credito introdotto per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Inizialmente, il credito poteva essere richiesto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Con la Legge di Bilancio 2022, il credito può essere richiesto anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Dichiarazione dei redditi congiunta: coniuge coobbligato in solido

Dichiarazione dei redditi congiunta: coniuge coobbligato in solido

La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante (Corte di cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 262).

L’art. 17 I. 114/1977 (nella versione applicabile ratione temporis), nel prevedere che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, dispone che:
– le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella va a questi notificata nonché che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti dei marito ed, altresì;
– i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
Con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta, tuttavia, salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge. Da tale premessa consegue che la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso.
Pertanto, l’accertamento dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento al coniuge, ove non impugnato, spiega i suoi effetti nei confronti della contribuente, posto che la legittimazione della co-dichiarante all’autonoma impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al marito persiste pur quando divenuto definitivo nei confronti di quest’ultimo.

Conguaglio in Uniemens entro maggio 2022 dell’esonero Covid-19 per il Turismo

 

L’INPS interviene in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, definendo altresì le modalità di esposizione a conguaglio dell’esonero e il codice da utilizzare sia in denuncia Uniemens che in lista PosPA per il recupero del beneficio che potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2022.

 

A decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Sono state elaborate le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021), per cui l’Istituto fornisce le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e ha ampliato, poi,  l’elencazione dei codici Ateco e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione la suddetta l’agevolazione.
L’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le attività di verifica e, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.
Laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.
 relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021efino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Finanziaria 2022: modalità di presentazione della domanda di pensione “quota 102”

L’Inps comunica le modalità di presentazione della domanda di pensione, cd. quota 102, disponibile dal 7 gennaio 2022.

La legge di bilancio 2022 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).
La medesima legge coordina la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

La domanda di pensione sopra indicata deve essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.
Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La suddetta modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Sottoscritto il preaccordo per il personale delle Scuole private – Agidae

Stipulata la preintesa del CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE

 

L’Intesa decorre dal 1/1/2021 e scade il 31/12/2023. Le parti a seguito della trattativa siglano il preaccordo contrattuale riservandosi la firma sul testo contrattuale definitivo a seguito dei dovuti passaggi nei rispettivi organismi statutari
Gli aumenti contrattuali previsti dal saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.
Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

Liv

31/12/2018

1/12/2021

1/12/2021

1/9/2022

1/9/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Liv.

Ex I Cat.

Liv.

Ex II Cat.

Liv.

Ex III Cat.

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

Superminimo al 31/12/2005

I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07

CONTRATTO A TERMINE
L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.  I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/15 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.
II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.
La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro
Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.
Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata;-qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.
Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattici possono essere richieste le 70 ore annue. Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico, data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% de! numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.  Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.

CONTRATTO INTERMITTENTE
Per il personale non docente
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
Per il personale docente
per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco dell’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, “Supplenza personale docente”.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo Contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva

BANCA ORE – Personale non docente
La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo.

FERIE SOLIDALI
Si istituiscono le ferie solidali al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.
E’ possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.

MATERNITA’
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90 % della retribuzione media globale giornaliera.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ” trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi ” trainati”) ed eseguiti, tra l’altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.
La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ” trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.