CCNL Agenzie Immobiliari: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono modifiche sulla classificazione del  personale e l’adeguamento dei salari alla nuova spinta inflattiva 

Il 6 settembre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno presentato la piattaforma di rinnovo con le proposte, per procedere ad un rapido rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso, scaduto il 31 dicembre 2023.
Diritti sindacali
La richiesta è di aumentare il numero delle ore di permesso sindacale retribuito in favore delle RSU/RSA.
Formazione
I sindacati propongono di avviare percorsi di certificazione delle competenze anche al fine di verificare l’inquadramento del personale ai corretti livelli previsti dal CCNL.
Diritto allo studio
Si chiede si aumentare il numero delle ore di permesso retribuito per i lavoratori studenti.
Classificazione del Personale
Si chiede l’aggiornamento della classificazione del personale in funzione delle nuove figure emerse con l’evoluzione delle competenze dei lavoratori.
Orario di lavoro
Viene proposta una nuova formulazione degli orari di lavoro, con eventuale riduzione settimanale, andando a definire schemi organizzativi migliorativi, sia per i lavoratori che per le aziende.
Proposta economica
Secondo i sindacati è necessario un aumento dei salari per garantire il recupero del potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici nel triennio 2021-2023, rispetto all’aumento dei prezzi al consumo individuato secondo il parametro dell’IPCA.

Tutela marchi di particolare interesse e valenza nazionale: pubblicato in G.U. il decreto MIMIT

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione ha adottato il decreto 3 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività.

Il Decreto ministeriale 3 luglio 2024, recante attuazione dell’articolo 7 della Legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Il decreto, in particolare, prevede due linee di intervento:

  • la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;

  • la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni.

In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.

 

Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MIMIT, l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.

La Direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica, deve comunicare all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività. Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della Direzione generale entro il predetto termine si deve intendere come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.
Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i
successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla Direzione Generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La Direzione generale, a seguito del subentro, deve poi presentare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di trascrizione per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

 

Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Omesso o ritardato versamento dei contributi, variazione dell’interesse

Ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 18 settembre 2024 (INPS, circolare 16 settembre 2024, n. 89).

La Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, Legge n. 388/2000).

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

Al riguardo, l’INPS comunica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Invece, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Le sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a), comma 8, articolo 116, Legge n. 388/2000) la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Peraltro, l’INPS evidenzia che per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

Invece, nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b) del citato D.L. 19/2024 è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000:

– come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– nel caso il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Le sanzioni in caso di Procedure Concorsuali

Infine, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

Autotrasporto, le risorse per la formazione professionale

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per il settore per il 2024 (D.M. 6 agosto 2024).

Il D.M. 6 agosto 2024, recante le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell‘autotrasporto per l’annualità 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, il provvedimento destina allo scopo 5 milioni di euro.

I soggetti destinatari delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi i cui titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove   tecnologie, allo sviluppo della competitività e
all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono anche beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal decreto in commento. Da queste iniziative  sono  esclusi  i corsi di  formazione finalizzati all’accesso alla professione di  autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. 

L’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro  il 1° agosto 2025. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purché  successivi  al 13 settembre 2024

Le domande

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria  delle  domande, nonché  l’esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli saranno svolti dal soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a.

Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
tramite posta elettronica certificata,  al gestore all’indirizzo PEC indicato nel decreto in argomento a  partire  dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo  termine  perentorio della data del 23 gennaio 2025, sottoscritte con firma  digitale  dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,  specificando  nell’oggetto: “Domanda   di   ammissione incentivo formazione  professionale  edizione  15“. 

I contributi 

Il contributo massimo erogabile  per  l’attività  formativa è fissato in accordo con le seguenti soglie: 
15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); 
50.000 euro per le  piccole  imprese  (che  occupano meno di cinquanta unità); 
100.000 euro per le medie imprese (che  occupano meno di 250 unità); 
150.000 euro per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000 euro

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto quarto incontro con l’Aran

Avanzate le contro proposte al tavolo negoziale

In data 11 settembre 2024 si è tenuto il quarto incontro tra Fp-Cgil e l’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.
Son state presentate le risposte dell’organizzazione sindacale alle proposte dell’Aran in tema di:
– personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione, proponendo il rimborso delle spese di trasferta automatico e che il riproporzionamento degli istituti del salario accessorio avvenga in considerazione anche del peso delle responsabilità attribuite;
ferie, respingendo l’irrigidimento delle modalità di programmazione e godimento avanzato dall’Aran;
patrocinio legale, modificando il testo in modo da evitare che il mancato godimento da parte dell’amministrazione sul legale scelto dal dipendente comprometta il rimborso delle spese legali al termine del processo;
welfare integrativo, inserendo tra le possibili finalità quella relativa a contributi aggiuntivi del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
– gestione del personale più anziano, richiedendo l’accoglimento di alcune proposte, tra cui il diritto soggettivo del lavoratore turnista di essere escluso dai turni notturni al compimento dei 60 anni o dalla reperibilità.
Le Parti si riuniranno nuovamente il 30 settembre 2024.

CCNL Enel: sottoscritti accordi sulla classificazione del personale

Stabiliti dall’organismo bilaterale per la formazione nuovi profili professionali

In data 11 settembre 2024, Elettricità Futura, Utilitalia, Enel, Gse, Sogin, Terna, Energia Libera e le OO.SS. Filctem, Flaei e Uiltec hanno sottoscritto due verbali di accordo in merito alla nuova classificazione del personale.
Nel primo verbale si evidenzia l’importanza assunta dall’organismo bilaterale per la formazione del settore elettrico (Obf), formatosi in relazione a quanto espresso all’art. 36 del CCNL 18 luglio 2022, e del nuovo ruolo che giocano le politiche attive. Peraltro, la formazione è un tema centrale all’interno del rinnovo contrattuale 2022-2024. Infatti, i filoni di cui si occupa l’organismo sono: 
– occupabilità e competenze;
– orientamento in ingresso. 
Il secondo verbale stabilisce la nuova classificazione del personale, indicando 3 livelli di cui uno rappresentativo di una dotazione di competenze di base; un secondo di una condizione intermedia e un terzo di una condizione alta, sulla base di quello che è il bagaglio professionale. Per i profili più strutturati, viene riconosciuto un livello a fronte dell’accertata e piena acquisizione e padronanza dell’insieme delle competenza del ruolo. Resta confermata, inoltre, la possibilità che alcuni profili, in determinate condizioni, e sulla base della riconosciuta titolarità di posizioni organizzative di maggior rilievo e con il possesso di specifici contenuti, siano riconducibili all’area dei Quadri. 

Mercati delle cripto-attività, adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE

Il D.Lgs. del 5 settembre 2024, n. 129, detta le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il Decreto, che entra in vigore il 14 settembre 2024, riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relative ai mercati delle cripto-attività.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del nuovo D.Lgs., la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano, comunque, fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all’articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative (articolo 4, D.Lgs. n. 129/2024).

 

Come stabilito dall’articolo 6, la Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.

La Banca d’Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all’articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonchè dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l’altra autorità.

 

Poteri di intervento sui prodotti

La Banca d’Italia esercita i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

La Consob e la Banca d’Italia esercitano i poteri di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l’altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

La Consob, dunque, è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario.

 

Secondo quanto previsto dal Decreto all’articolo 10:

  • la Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima;

  • la Banca d’Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest’ultima;

  • la Banca d’Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento.

Sempre la Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 64 del medesimo regolamento.

 

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all’ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione (articolo 17, D.Lgs. n. 129/2024).

Piattaforme di lavoro elevabili, la circolare sulle problematiche della sicurezza

Forniti chiarimenti sulla prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo di questa tipologia di macchine (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 12 settembre 2024, n. 7).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto in materia di prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). In particolare, con la circolare in commento, In particolare, il Dicastero dato indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

Infatti, l’analisi dei dati disponibili ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali (fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature) che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio, per cui gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione sembrano risultare rilevanti nella determinazione dell’evento incidentale.

Il dicastero richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie, sia straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da soggetti pubblici (ASL/ARPA, INAIL), sia da soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A questo riguardo, la circolare in commento ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

– comunicazione di messa in servizio;

– scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;

– istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;

– verbali di verifica periodica;

– registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;

– esito dell’indagine supplementare di cui al D.I. 11 aprile 2011.

Inoltre, il Ministero ha indicato anche le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali.

Infine, nella circolare in questione sono incluse le raccomandazioni per fabbricanti, utilizzatori, soggetti pubblici e privati addetti alle verifiche e organi di vigilanza.

Agricoltura, slitta la scadenza del pagamento di alcune contribuzioni

I datori di lavoro agricoli operanti in zone agricole sfavorite potranno adempiere l’obbligo fino al 16 dicembre 2024 (INPS, messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).

Nuove indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024, giungono dall’INPS ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).  

In effetti, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 63/2024 ha disposto che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n. 67/1988, con riferimento ai premi e contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b) del D.L. n. 2/2006.

In particolare, si tratta dei datori iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, i flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.

L’INPS informa, però, che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento e, quindi, l’avvenuta tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste.

Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 (scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.

Le istruzioni operative

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

L’omesso versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.

CIPL Agricoltura Operai Napoli: rinnovato il contratto

Previsto un aumento complessivo delle retribuzioni del 6%

Il 9 Settembre 2024 le Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricoli Confagricoltura Napoli, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, CIA Agricoltori Italiani-Nuova Cia Partenopea e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli Flai-Cgil, Fai-Cisl, UiIa-UiI hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale di lavoro valido fino al 31 Dicembre 2027.
Con l’accordo sottoscritto sono stati stabiliti i seguenti incrementi economici, da applicarsi agli operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato:
5% a decorrere dal 1° settembre 2024;
1% a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le Parti hanno concordato altresì l’aumento del premio per obiettivi aziendali da 700,00 euro a 800,00 euro
Dal punto di vista normativo sono state introdotte nuove figure professionali per il settore Agriturismo e per la lavorazione dei prodotti agricoli. In particolare  l’agrigelataio, l’agritata, l’addetto al cicloturismo, la wedding planner eco-compatibile, l’addetto alle attività di acquacultura su barca o a terra, l’addetto alla degustazione, la responsabile spedizione e vendita on line, l’allevatore cinofilo, il pilota di droni e l’addetto al disbrigo pratiche.
In materia di welfare contrattuale, al fine di sviluppare il sistema delle tutele bilaterali di categoria, viene riconosciuto un periodo di aspettativa oltre al periodo di comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Per i lavoratori che hanno esaurito il periodo il periodo di comporto con I’INPS I’Ebat riconoscerà un contributo aggiuntivo solo per i lavoratori affetti da malattie oncologiche da comunicare agli enti previdenziali, stabilendo l’entità economica e modalità di erogazione di tale contributo. 
In tema di tutela delle donne vittime di violenza l’operaia agricola alla quale viene accertata violenza sul luogo di lavoro e nell’ambito domestico ed inserita nei percorsi di protezione relative alla violenza di genere può avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, nell’arco temporale di 3 anni, con un contributo da definire di ulteriori 10 giorni a carico dell’Ebat. Nei casi in cui l’operaia in questione deve effettuare visite specialistiche e/o riabilitative le Parti hanno concordato la possibilità di ottenere un sostegno economico, attraverso un contributo da definire in sede Ebat.