CCNL Edilizia Piccola Industria (Confapi): con il rinnovo previsto un aumento medio di 175,00 euro

L’aumento salariale è diviso in due tranches: 100,00 euro da aprile 2025 e 75,00 euro da marzo 2027

Nella giornata di ieri Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Confapi Aniem hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla piccola e media industria dell’edilizia. Il contratto che interessa circa 80.000 addetti del settore delle costruzioni avrà decorrenza dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2028.
L’aumento stabilito è di 175,00 euro al 1° livello, diviso in due tranches:
100,00 euro a decorrere dal 1° aprile 2025;
75,00 euro dal 1° marzo 2027. 
A seguito della sottoscrizione della parte economica le Parti Sociali si sono impegnate a concludere entro il 30 aprile i nodi rimasti sulla sorveglianza sanitaria, premialità, denuncia unica edile, trasferta nazionale e Fondapi. Entro il prossimo 30 giugno è invece prevista la commissione classificazione e coordinamento delle norme contrattuali. 
Per le OO.SS. l’intesa raggiunta conferma il valore importante delle relazioni industriali del settore ed assicura un aumento salariale significativo agli addetti del settore, che consente il recupero del potere di acquisto.

 

CIPL Edilizia Industria Ferrara: definiti i valori dell’EVR 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi dopo la verifica degli indicatori medi relativi agli anni edili 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Il 13 marzo 2025 è stato siglato il verbale di accordo da Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Agci Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara che ha stabilito gli importi dell’EVR per l’anno 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato gli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione la cui erogazione, se dovuta, è prevista ne mesi da aprile a dicembre 2025 compresi.
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’E.V.R. territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo a periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

 Nel caso di aziende, invece, la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

Livello E.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili) E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17.91 0,10

L’accordo prevede, infine, che le le aziende dovranno inviare, entro il 19 aprile, una comunicazione alle RSA/RSU sulle risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R 

Attivo il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”

Comunicata la possibilità di presentare online le domande di contributo per l’anno 2025 (INPS, messaggio 25 marzo 2025, n. 1014).

A seguito della recente circolare n. 60/2025, l’INPS ha dato l’annuncio dell’attivazione online del servizio per la presentazione delle domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2025 tramite il proprio portale istituzionale. In particolare, le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

Peraltro, l’INPS chiarisce che, tenuto conto che la citata circolare è stata pubblicata il 20 marzo 2025, in sede di prima applicazione, per il solo 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al paragrafo 6 della circolare n. 60/2025, possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga contenente le seguenti informazioni: denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

 

Accesso telematico ai fogli di mappa catastale

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la disponibilità gratuita e telematica dei fogli di mappa catastale su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 marzo 2025, n. 147556).

L’articolo 7 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139, ha previsto, tra l’altro, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.

 

La medesima norma ha disposto l’abrogazione dell’articolo 53 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, che prevedeva la vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa catastale.

 

Questa iniziativa si inserisce in un contesto normativo volto a semplificare l’accesso ai dati catastali, promuovendo l’uso di strumenti digitali e rispondendo alle esigenze di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubbliche.

 

Al riguardo, l’Agenzia rende noto che i fogli di mappa saranno disponibili gratuitamente nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni

 

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione costituisce operazione soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC.

 

L’Agenzia delle entrate detiene la competenza esclusiva per la gestione dei sistemi informativi relativi ai dati catastali, escludendo ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette e per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio.

 

Infine, il provvedimento sottolinea che la disponibilità dei dati catastali non preclude l’accesso ai dati territoriali già regolamentati da normative precedenti. 

CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all’art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l’incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell’incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l’incremento risulti minore o uguale. 
L’assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue. 

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

Autotrasporto: no al controllo a distanza

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un’azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

Nuove regole per la comunicazione dati delle transazioni elettroniche dal 1 gennaio 2026

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2025, n. 142285, vengono rese note nuove regole operative, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, riguardanti la trasmissione telematica dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico e ai volumi delle transazioni effettuate da esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

L’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, noto come decreto fiscale 2020, convertito in L. n. 157/2019, ha imposto agli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Il Provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 253155/2022 ha ulteriormente specificato le modalità e i termini per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico.

In conformità con quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dunque, il provvedimento n. 142285/2025 definisce in modo dettagliato i termini e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate. 

 

Nello specifico, i soggetti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

– il proprio codice fiscale;

– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

– il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

– l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

– l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

– la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

– la data contabile delle transazioni elettroniche;

– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

I soggetti obbligati devono trasmettere tali informazioni direttamente all’Agenzia delle entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

 

Le nuove indicazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

CCNL Gas e Acqua: esito primo incontro

Le Organizzazioni sindacali hanno incontrato le Associazioni Datoriali di categoria per il rinnovo del contratto di settore

Il 24 marzo 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil si sono incontrate con i rappresentanti delle associazioni datoriali Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida per affrontare le questioni inerenti al rinnovo del contratto.
Le sigle sindacali hanno riscontrato delle aperture su questioni come: 
– copertura legale per i lavoratori esposti a particolari responsabilità;
– aumento agibilità RLS e genitorialità;
– aumenti sul welfare contrattuale.
E’ stata evidenziata la necessità di ampliare l’articolato contrattuale sulle relazioni industriali ai temi dell’intelligenza artificiale e prevedere la contrattazione aziendale quale luogo privilegiato di confronto tra le parti.
Inoltre, con riferimento alla violenza di genere, è emersa la disponibilità ad aumentare le mensilità di aspettativa retribuita e introdurre modelli di formazione su linguaggio e comportamento maggiormente inclusivo. 
Vi è stata apertura anche sul tema della certificazione della rappresentanza e sul bilancio di sostenibilità.
Viceversa, le OO.SS., pur non ravvisando preclusioni alla discussione in tema di riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore e del pieno riconoscimento del riposo fisiologico, hanno riscontrato delle distanze sui tempi di applicazione e sulla riscrittura della parte normativa.
Infine, le aziende hanno evidenziato l’esigenza di prevedere una modifica all’istituto della malattia.
Il prossimo incontro è previsto per il 2 aprile 2025.

Aggiornate le FAQ sul Portale Integrazione Migranti

Inserite novità chiarimenti in materia di “Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 marzo 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l’aggiornamento delle FAQ sul Portale Integrazione Migranti, in particolare con l’aggiunta di contenuti relativi all’argomento “Sfruttamento Lavorativo, Tratta e Violenza domestica“. Sono stati infatti inserite novità e chiarimenti sull’applicazione del nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione (TUI), introdotto dal D.L. 145/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’articolo 22 del TUI. In sostanza, si tratta del rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato normato dall’articolo 603-bis del Codice penale che sanziona le condotte che integrano il fenomeno del cosiddetto caporalato.

È stata poi aggiornata la sezione relativa alle “Prestazioni Sociali” con un approfondimento sull’Assegno di inclusione (ADI) o reddito di inclusione, una misura di sostegno al reddito per coloro che sono in difficoltà economiche, che viene erogata dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Infine è stato inserito un nuovo contenuto nella scheda “Lavoro” con informazioni utili per l’ingresso e l’assunzione dei lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani o di persone con disabilità. Questi ingressi si aggiungono alle 9.500 quote già destinate dal Decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma con una procedura diversa.