Pubblicata la legge di conversione del Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico nazionale.

La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 ottobre 2024.

Il decreto convertito in questione, al Capo I, fornisce disposizioni fiscali:

  • in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo 1);

  • in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 2);

  • in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis);

  • sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 2-ter);

  • sull’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (articolo 2-quater);

  • in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3);

  • riguardo al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 4);

  • di modifica della disciplina in materia di IVA (articolo 5);

  • sulla tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri (articolo 6);

  • di modifica della Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (articolo 6-bis);

  • sull’introduzione dell’articolo 174-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (articolo 6- ter).

Il Capo II contiene, invece, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (articoli dal 7 al 7-quater).

 

L’articolo 1, come modificato in sede di conversione, integra le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica; stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024; dispone che i versamenti all’entrata possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate; viene disciplinata l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile; interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, debbano essere prodotte negli Stati membri dell’UE.

 

L’articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

A seguire, il nuovo articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro.

 

L’articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

 

L’articolo 2-quater, inserito anch’esso in sede di conversione, consente ai soggetti ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

L’articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.

Come modificato in fase di conversione, l’articolo 4 ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 novembre 2024.

 

Il nuovo articolo 6-ter, inoltre, modifica la Legge n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione.

 

L’articolo 7, comma 1, stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 213/2023, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Sempre l’articolo 7, al comma 2, proroga i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024. Al comma 3, invece, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Infine, al comma 5 lo stesso articolo 7 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore

Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 

Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato. 

RED precompilato: parte la la Campagna ordinaria 2024

Disponibile per i pensionati interessati il nuovo servizio online (INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301).

L’INPS, con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.

Bisogna ricordare, infatti, che l’ordinamento previdenziale prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Pertanto, in linea generale, i titolari delle citate prestazioni collegate al reddito, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per le prestazioni, al fine di evitare il rischio di sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento (articolo 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008).

Il nuovo servizio “Red Precompilato”

Fatte salve le consuete modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati, il nuovo servizio “RED Precompilato”, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS.

Tali dati possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato, al fine dell’invio telematico della dichiarazione reddituale relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023), da effettuare entro il 28 febbraio 2025.

Il servizio, inoltre, è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

Il servizio “RED Precompilato” può essere utilizzato accedendo alla pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito istituzionale dell’INPS, attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: CNS, SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, eIDAS.

 

CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni. 

Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.

Sanzioni per omissioni e per evasioni contributive: le novità

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L’INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS e le disposizioni comuni.

 

CCNL Farmacie Private: iniziate le trattative per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l’urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
– l’insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
– orari di lavoro impegnativi;
– difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
– l’ingresso di grandi catene di farmacie;
– l’implementazione delle risorse di welfare;
– l’incremento del monte ore Rol al fine di premiare l’anzianità di servizio;
– aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all’applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all’impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all’estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all’ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre. 

CCNL Agenzie marittime ed aeree: siglata l’ipotesi di accordo

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All’interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
– 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
45,00 euro dal 1° settembre 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l’erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l’erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l’erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l’importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l’aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi erogati dall’Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l’ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.  

Agevolazione prima casa e riacquisto diritto di usufrutto: la risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 4 ottobre 2024, n. 192, ha fornito chiarimenti riguardo all’agevolazione ”prima casa” nel caso di riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto su un nuovo immobile.

La Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al ”TUR” prevede, al comma 1, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione ”prima casa”.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che il trasferimento dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ”prima casa”, prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’atto di acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale condizione, però, si realizza soltanto con l’acquisto del diritto di piena proprietà dell’immobile e non con l’acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo.

Come già chiarito con la risoluzione n. 49/E/2015, anche il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

 

Per ”acquisto” deve intendersi l’acquisizione del diritto di proprietà dell’abitazione, pertanto l’acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto), di cui al caso di specie, non integra la fattispecie giuridica di “acquisto di altro immobile” e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall’agevolazione fruita.

 

Tale decadenza comporta anche il mancato riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998, determinando sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento sia il recupero del credito eventualmente utilizzato.

 

Comunque, conclude l’Agenzia, l’istante potrà richiedere nuovamente l’agevolazione ”prima casa” per lo stipulando atto di acquisto del diritto di abitazione/usufrutto di altra abitazione, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste.

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il welfare per il 2024

Definito il valore ponderale del welfare sulla base della fascia di età 

Il 2 ottobre è stato siglato tra Agenzia delle Entrate e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il Verbale di Accordo che stabilisce gli importi a titolo di “contributo welfare“, definiti utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”) già utilizzanti fino al 2023.
Il contributo verrà erogato a tutti i lavoratori interessati che abbiano presentato le istanze relative al 2024 sulla base del requisito, status di figlio “a carico” fino al 25° anno di età, esistente all’atto dell’erogazione.
Di seguito i valori ponderali in funzione della fascia d’età.

Fascia di età Valori ponderali
Da 0 a 5 anni  2.8
Da 6 a 10 anni 1.3
Da 11 a 13 anni 2.0
Da 14 a 18 anni 3.0
Da 19 a 25 anni 5.0

Le Parti hanno, inoltre, preso atto che il montante di premio è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle spettanti nel 2024, ai dipendenti che abbiano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative al 2023.