Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

Lavoratori stranieri, pubblicato il decreto in Gazzetta

Dall’11 ottobre è in vigore il nuovo provvedimento su flussi migratori e caporalato (D.L. 11 ottobre 2024, n. 145).  

Il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è in vigore dall’11 ottobre scorso.

Il provvedimento impatta sul mondo del lavoro in diversi punti: le modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori
stranieri (articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10) e le nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale (articoli da 11 a 15). Il D.L. contempla, infine, alcune disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).

Le nuove procedure d’ingresso

La disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025 viene integrata da quanto disposto dal nuovo D.L n. 145/2024. I punti più significativi di cambiamento riguardano:

– la precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici;
– l’interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L’integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– l’obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– l’obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– l’impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto;
– un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività; 
– la possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– la possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– l’introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

Il contrasto allo sfruttamento della manodopera

Il D.L. n. 145/2024 interviene anche tra sulla tutela dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento di caporalato e di tratta. Da questi punti vista, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni. La durata iniziale del permesso è di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e fino a copertura delle esigenze di giustizia, quindi prorogabile ulteriormente.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Viene anche esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

Flussi migratori e protezione internazionale

In base al Capo III del provvedimento, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l’obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo straniero richiedente asilo ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.

Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE. Viene previsto, inoltre, che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all’esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, viene attribuita la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Disposizioni processuali

Il Capo IV del decreto-legge in commento detta disposizioni processuali e, in particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d’Appello attraverso lo strumento del reclamo.

Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni. 

È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell’articolo 6 bis del D.L. 142/2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

Manageritalia: copertura sanitaria individuale per gli executive professional

Realizzata la polizza sanitaria individuale integrativa al Servizio Sanitario Nazionale estendibile anche al nucleo familiare degli associati a Manageritalia

La Cassa Sanitaria “Carlo De Lellis” ha previsto la possibilità per gli executive professional associati a Manageritalia, di ottenere delle prestazioni sanitarie e di tutelare i propri familiari attraverso la nuova copertura sanitaria individuale.
Il piano sanitario presenta due livelli diversi di prestazioni:
la forma completa, che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
la forma completa escluse le cure dentarie, la quale prevede quanto suddetto con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
Tale copertura consente, inoltre, l’accesso al network delle strutture convenzionate con la compagnia Intesa San Paolo RBM Salute, attraverso il quale i beneficiari possono effettuare le prestazioni sanitarie pagando solo una quota parte del costo, la restante verrà poi saldata dalla compagnia di assicurazione.
I costi, con pagamento trimestrale, sono differenziati in base al piano sanitario scelto, partendo da 834,00 euro per singolo aderente e da 1550,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

CCNL Lavanderie Conflavoro-Confsal: sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno ridefinito le retribuzioni per il comparto artigianato

Il 9 settembre 2024 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Lavanderie e Tintorie – Industria, Artigianato siglato il 28 febbraio 2022. Considerate le caratteristiche specifiche del settore le Parti Sindacali, al fine di tutelare l’occupazione del personale ed il potere d’acquisto delle risorse umane impiegate, sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione per il comparto artigianato, in particolare alla Tabella B. 

Livelli Retribuzione dal’1.9.2024 Retribuzione dall’1.1.2025
Primo Livello 1.326,00 1.362,30
Secondo Livello 1.402,00 1.440,55
Terzo Livello 1.462,00 1.502,05
Quarto Livello 1.524,85 1.566,65
Quinto Livello 1.652,30 1.697,75
Sesto Livello 1.815,60 1.865,45
Quadri  1.945,10* 1.998,00

*Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

Agricoltura: il ricalcolo dell’esonero contributivo “under 40”

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili on line (INPS, messaggio 9 ottobre 2024, n. 3338).

L’INPS ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo cosiddetto “under 40” (articolo 1, comma 503, Legge n. 160/2019) relativo alle nuove iscrizioni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti.

La concessione degli importi ricalcolati è avvenuta sulla base delle verifiche relative alla normativa sul regime “de minimis”; pertanto, nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’INPS non ha proceduto all’erogazione del beneficio.

Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili sia consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS al seguente percorso “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Consulta Richieste”, sia nella sezione “News individuali”.

L’estratto conto dei soggetti interessati è aggiornato centralmente, pertanto, coloro che intendono usufruire dell’eventuale credito residuo possono presentare, con le consuete modalità, istanza di compensazione.  

CCNL Commercio Confcommercio: slitta al 31 ottobre la scadenza per la definizione dei profili formativi

Fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali

Il 1° ottobre 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo integrativo alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario, distribuzione e servizi siglato il 22 marzo 2024 le Parti Sociali avevano individuato nuove figure professionali della classificazione del personale. Nel successivo accordo del 28 marzo 2024, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, avevano concordato, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione per il 1° giugno 2024. 
Con l’accordo siglato il 27 giugno 2024 le Parti Sociali avevano invece stabilito che fino alla stessa data e per gli stessi fini restavano in vigore le precedenti figure professionali, fissando una proroga della scadenza entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL al 30 settembre 2024.
Con l’accordo delle scorse settimane le Parti Sociali hanno nuovamente prorogato la scadenza di cui sopra al 31 ottobre 2024. Pertanto fino al 31 ottobre, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, resteranno in vigore le precedenti figure professionali. 

CIRL Chimica Artigianato Marche: siglato l’accordo di rinnovo

Con l’accordo vengono stabiliti incrementi retributivi e novità normative

In data 4 ottobre 2024, Confartigianato Imprese Marche, Cna Marche, Casartigiani, Claai insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato l’accordo di rinnovo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dell’area tessile-moda, chimica e ceramica che rientrano nella sfera di applicazione dei comparti tessile, abbigliamento, calcature, pulitintolavanderie, occhialeria-ottica, chimica, gomma-plastica e vetro-ceramica della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e scade il 30 settembre 2028. 
Dal punto di vista retributivo, dalla data di sottoscrizione dell’accordo, tutti gli elementi economici consolidati e non riassorbibili previsti dall’accordo interconfederale regionale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022 vengono mantenuti e continuano ad essere corrisposti come Elemento retributivo pregresso (ERP). È previsto un incremento della quota di salario come elemento economico regionale (EER) pari a 12,85 euro al mese per il 3° livello, riparametrato sugli altri livelli per il settore chimica, gomma, plastica e vetro e di 9,86 euro al mese, al 2° livello per il settore moda, da riparametrare sugli altri livelli. Di seguito gli importi inseriti in tabella.

Settore Abbigliamento, Calzature, Lav. a mano su misura, Pulitintolavanderie

Livello ERR ERP
6S 13,53 18,28
6 12,67 15,91
5 11,61 14,20
4 10,73 12,76
3 10,29 11,52
2 9,86 10,33
1 9,31 9,14

Settore Occhialeria

Livello EER
6S 16,16
6 16,16
5 14,63
4 13,67
3 12,85
2 12,38
1 11,87

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro

Livello ERR ERP
7 17,07 35,07
6 15,94 31,65
5S 15,06 28,72
5 14,35 26,22
4 13,60 23,75
3 12,85 21,13
2 12,27 19,00
1 11,46 16,53

Ceramica

Livello ERR
A 16,05
B 14,65
C 13,88
D 13,32
E 12,85
F 12,43
G 11,72

Dal 1° gennaio 2025, per la mensilità di giugno, le aziende mettono a disposizione dei singoli lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 110,00 euro e la possibilità per le aziende di erogare un premio di produttività. Ai lavoratori che svolgono una pluralità di mansioni, almeno 3, anche se allo stesso livello, viene riconosciuto un livello di inquadramento superiore rispetto a quello previsto per la singola mansione. Per quanto concerne la flessibilità dell’orario di lavoro è possibile superare il limite contrattuale delle 48 ore a settimana per un massimo di 100 ore nell’anno, recuperabili entro 12 mesi solari dalla data di effettuazione della richiesta. In termini di part-time, l’azienda valuta le richieste di tempo parziale (durata massima 6 mesi) pervenute dalle lavoratrici e dai lavoratori alla scadenza del congedo parentale con un limite massimo del riconoscimento non superiore al 10% in aziende con più di 8 dipendenti. 

Superbonus, chiarimenti delle Entrate per installazione secondo impianto fotovoltaico

In merito all’installazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio nel quale risulti già installato un precedente impianto, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruizione del Suberbonus e sul calcolo del limite massimo di spesa agevolabile (Agenzia delle entrate, risposta 10 ottobre 2024, n. 199).

Una Onlus intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura.

 

In merito ai soggetti beneficiari dell’agevolazione al comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione si applica, tra l’altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110%.

 

Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici, il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La normativa, inoltre, stabilisce che per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la norma non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato ”all’intero impianto”.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’istante potrà fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello ”sconto in fattura”, per l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.

CCNL Portuali: siglata l’ipotesi accordo che prevede aumenti retributivi

L’accordo stabilisce incrementi retributivi, welfare, indennità di vacanza contrattuale e rivalutazione degli scatti di anzianità

In data 8 ottobre 2024, la Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno siglato, insieme alle associazioni datoriali Assotrasporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport e alla presenza di Ancip, un’ipotesi di accordo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori portuali, per un numero complessivo di 18mila unità. Il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023, si è rinnovato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026. 

L’ipotesi prevede un aumento retributivo pari a 150,00 euro lordi mensili sul minimo conglobato (per i livelli diversi dal 4° livello) e 50,00 euro a titolo di Edr, come indicato nella tabella seguente.

Livello Valori retribuzione 2023 Minimo conglobato Totale Edr
7 1.460,01 141,00 1.601,00 50,00
6 1.625,20 144,00 1.769,00 50,00
5 1.703,44 147,00 1.850,00 50,00
4 1.804,96 150,00 1.955,00 50,00
3 1.920,84 153,00 2.074,00 50,00
2 2.076,80 156,00 2.233,00 50,00
1 2.229,03 159,00 2.388,00 50,00
Quadri imprese 2.383,74 162,00 2.546,00 50,00
Quadro B Adsp 2.432,94 166,00 2.599,00 50,00
Quadro A Adsp 2.681,80 169,00 2.851,00 50,00

È previsto, inoltre, un importo pari a 120,00 euro annui di welfare, di 600,00 euro a titolo di Una Tantum (di cui 350,00 euro lordi parte retributiva e 250,00 euro di welfare). A decorrere dal 1° novembre 2026, fermo restando il valore degli scatti di anzianità, occorre adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale delle Adsp. 
Gli importi pari a 200,00 euro, di cui sopra, verranno erogato con le seguenti modalità:
90,00 euro (40,00 euro MC + 50,00 Edr) a novembre 2024;
50,00 euro a dicembre 2025;
60,00 euro a dicembre 2026
L’Una Tantum di 600,00 euro, uguale per tutti i livelli, viene erogata nelle seguenti modalità:
– 150,00 euro quota retributiva + 50,00 euro welfare a novembre 2024;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2025;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2026. 

Inoltre, viene riconosciuta una giornata di ferie a partire dal 2025. Viene introdotta per questa vigenza contrattuale di un elemento di anticipo del futuro rinnovo (AFR) da corrispondersi a decorrere dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli aumenti del successivo rinnovo (2027-2029), da corrispondersi solo nel caso in cui il successivo rinnovo del contratto non avvenisse entro il 1° luglio 2027. L’importo di questo aumento, qualora maturassero le suddette condizioni, è pari al 40% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. Da gennaio 2028, qualora non sia intervenuto il rinnovo contrattuale, la suddetta percentuale passa dal 40 al 60% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. 
Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che devono esprimersi, mediante consultazioni, circa l’approvazione dell’ipotesi.