Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per ottenere il “Bonus Natale”

L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2024 contenente i chiarimenti sul Bonus Natale 2024, a seguito delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 167/2024.

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.

La modifica riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Viene, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Spiega, pertanto, l’Agenzia che il bonus in commento viene riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Contrariamente alla formulazione previgente, dunque, non è più richiesto per la spettanza del bonus il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il Bonus Natale, per effetto delle modifiche introdotte, il sostituto d’imposta pubblico o privato deve riconoscere il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Precisa, infine, l’Agenzia che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore possa beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

 

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Eber Emilia Romagna: attivate le prestazioni straordinarie

Attivato un pacchetto di prestazioni straordinarie a sostegno delle aziende e dei lavoratori dell’artigianato coinvolti nell’alluvione

Con il Verbale di Accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Cna Emilia Romagna, Confartigianato Imprese Emilia Romagna, Claai Federlibere Emilia Romagna, Casartigiani Emilia Romagna, Cgil Emilia Romagna, Cisl Emilia Romagna e U.R. Uil Emilia Romagna hanno deciso di attivare delle prestazioni straordinarie a fronte degli eventi alluvionali di forte intensità che hanno colpito nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna.
Le prestazioni sono le seguenti: 
– per i danni alle strutture-attrezzature riportate a seguito delle alluvioni, è ammessa una sola domanda per impresa da un importo minimo di 1300,00 euro, corrispondendo un contributo pari al 30% delle spese documentate fino ad un massimale di 50.000 euro. Tale prestazione verrà erogata dopo la verifica della documentazione richiesta secondo i massimali e le percentuali indicate ovvero fino a  un massimo di 15.000 euro;
– a sostegno dei costi sostenuti dai dipendenti per le opero di risanamento e ripristino delle proprie abitazioni, verrà riconosciuto un contributo Una Tantum fino ad un massimo di 1000,00 euro. Il contributo potrà essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Le modalità per la richiesta delle prestazioni sono indicate nel regolamento pubblicato sul sito Eber. Si specifica inoltre, che le prestazioni saranno accessibili solo alle imprese in regola con i versamenti alla bilateralità previsti dagli accordi nazionali e regionali.
Il “Fondo Emergenza” messo a disposizione per le prestazioni straordinarie alluvione 2023 e 2024 è di 4.000.000 euro pertanto, le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza dell’importo stanziato.

Flussi 2025, il 30 novembre scade la fase della precompilazione delle domande

Possono accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 15 novembre 2024).

Entro il 30 novembre prossimo si chiude la fase della precompilazione delle domande per far entrare in Italia e assumere lavoratori subordinati stranieri, stagionali e non stagionali, nell’ambito dei flussi 2025.

I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, per preparare e salvare le domande di nulla osta. Per l’accesso è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE, e i datori di lavoro devono avere un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale. La precompilazione è aperta ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day fissati, a seconda della tipologia di lavoratori, il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025.

Il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero del turismo hanno pubblicato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024.

Inoltre, sul Portale Servizi ALI sono disponibili ulteriori istruzioni per la compilazione delle domande, un manuale utente e un servizio di help desk che offre assistenza alla precompilazione.

Peraltro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che prima di chiedere far entrare in Italia e assumere un lavoratore subordinato non stagionale residente all’estero, i datori di lavoro devono verificare presso il Centro per l’Impiego (CPI) la mancata disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio dalla richiesta. Alla circolare congiunta sono allegati il modulo per la domanda al CPI e il modulo per autocertificare il mancato riscontro, l’inidoneità del lavoratore inviato o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

CCNL Elettrici: presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei minimi, la riduzione dell’orario di lavoro, la parificazione delle ferie e modifiche sulla reperibilità 

Nei giorni scorsi è stata presentata dal Filctem-Cgil, FlaEi-Cisl e Uiltec-Uil l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti del settore elettrico, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Di seguito alcuni degli argomenti discussi.
Classificazione del Personale
Richiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, rendendo maggiormente coerente l’inquadramento con il bagaglio di esperienze, competenze e conoscenze del singolo lavoratore.
Orario di lavoro
I sindacati propongono una riduzione dell’orario di lavoro.
Ferie
Richiesta una parificazione delle ferie per i lavoratori neo assunti sin dal primo anni di servizio.
Reperibilità
Ai fini del calcolo di riposo, si chiede la parificazione del conteggio delle giornate di reperibilità speciale a quelle di reperibilità ordinaria ai fini del calcolo dei riposi. 
Minimi
Secondo i sindacati, il recupero salariale deve tenere conto, oltre che dell’IPCA previsionale per il triennio 2025-2027, anche del consistente differenziale tra quanto riconosciuto nel rinnovo 2022 e la inflazione effettivamente misurata nel triennio precedente.

Il modello per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 novembre 2024, n. 418393).

L’articolo 16-bis del D.L n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”.

 

La Comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

A seguito della presentazione della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 

 

Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni per la fruizione

Fornite le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 a valere sullo stanziamento relativo al 2023 (INPS, circolare 15 novembre 2024, n. 97).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023.

In particolare, l’articolo 6, comma 4, del citato D.L n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a  24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

La circolare in commento, tra l’altro, include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023. Tali aziende (indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare) per esporre nel flusso le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

– nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Queste operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in argomento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

 

 

CCNL Poste: le OO.SS. aprono formale conflitto con la parte datoriale

Le Sigle chiedono interventi migliorativi per alcune divisioni e una maggiore flessibilità con lo smart working

Le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Comunicazioni, Failp-Cisal e Fnc-Ugl Comunicazioni hanno aperto un formale conflitto di lavoro a livello nazionale in Poste Italiane, al fine di spingere l’azienda a risolvere le criticità operative e organizzative. Con un comunicato del 13 novembre 2024, i sindacati affermano che occorre sistemare, tra le altre cose, i problemi derivanti dai precedenti accordi e dai nuovi scenari delineati dal piano industriale. La spaccatura è giunta, secondo quanto riportato dalle Sigle, dalla posizione assunta da Uil-Poste nel corso del recente rinnovo contrattuale e dalla Slc-Cgil sul tema della privatizzazione. La divergenza di posizione ha determinato, infatti, un’immobilismo dei tavoli negoziali. L’azienda avrebbe potuto aprire tavoli separati, ma non l’ha fatto e questo ha portato, di conseguenza, all’apertura del conflitto di lavoro.
Per quanto riguarda la divisione PCL (posta, comunicazione e logistica), le OO.SS. chiedono che vengano affrontati alcuni temi chiave, tra gli altri: carenza strutturale ed uso eccessivo dei contratti a tempo determinato; adeguamento degli organici nei nodi di rete e risoluzione dei problemi immobiliari; disorganizzazione nel progetto “Microfulfillment” e necessità di una perequazione dei carichi di lavoro; ritardi nella consegna dei DPI.
Per la divisione di MP (mercato privati), le OO.SS. chiedono miglioramenti sulla quantificazione dell’indennità di relazione; necessità di introdurre in maniera sperimentale l’orario su 5 giorni e la possibilità di attivare la mobilità del personale anche per le figure in ambito commerciale.
Per la divisione DTOinsourcing serve avviare un confronto preventivo da parte aziendale su interventi organizzativi con i sindacati. Le OO.SS. contestano anche un atteggiamento rigido sullo smart working. 

Edilcassa Veneto: confermato il contributo per Sostegno Investimenti

Le domande compilate tramite Modello 20 devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2024

Edilcassa Veneto conferma, con decorrenza dall’anno edile 2023/2024 e per gli anni a venire, il contributo per Sostegno Investimenti regolato dall’art. 14 A del CCRL 3 febbraio 2022. 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024 a fronte dei seguenti investimenti effettuati dall’impresa:
– attrezzature e macchinari di lavoro compresi i mezzi d’opera connessi all’attività dell’azienda;
– attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere. 
L’investimento può essere attuato attraverso: mutuo chirografario, Artigiancassa, Mediocredito, Sabatini/Tremonti, leasing, mutuo fondiario o ipotecario e autofinanziamento.
Si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto dalle fatture e dai contratti o finanziamenti.
Il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di beni usati, beni immobili e mobili registrati e hardware (pc, smartphone, tablet e server).
Ogni azienda può ricevere un contributo per anno di competenza, pari al 5% (IVA esclusa) sull’investimento effettuato fino a un massimo annuo erogabile di 1.000 euro per azienda. Invece, in caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale, il contributo sull’investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di 1.750 euro per azienda.
Il contributo minimo è pari a 100 euro.
Per richiedere il contributo, le imprese devono compilare il Modello 20 – Sostegno alle imprese edili per investimenti ed inviarlo via mail entro il 30 dicembre 2024, completo degli allegati richiesti direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto indicato.

Operazioni straordinarie e passaggio di crediti fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto 15 novembre 2024, n. 4).

L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione del nuovo principio di diritto, chiarisce che nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni, scissioni etc., nelle quali sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, detti crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare, riguardo alla compilazione del modello F24, nella sezione ”CONTRIBUENTE” devono essere indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;

  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Il Fisco, infine, evidenzia che la compensazione deve essere eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

 

Manageritalia: nuovi servizi ai dirigenti

Previsti pacchetti psicologo, di telemedicina e rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico

Manageritalia ha comunicato che la Piattaforma Welfare Dirigenti del Terziario ha ampliato i servizi, prevedendo le seguenti novità:
Pacchetti Socio Assistenziali e Psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, a supporto del dirigente e dei familiari.
I principali servizi acquistabili sono:
– possibilità di matching con personale di caring qualificato e supporto alle fragilità familiari (es. badanti, babysitter, assistenti familiari e pet sitter);
– pacchetti di sedute psicologiche.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede due tipologie di assistenza:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale (solo per il servizio “plus”).
Rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico
– Servizio di rimborso delle spese sostenute dal dirigente, soprattutto per i propri familiari, relativamente all’istruzione, all’assistenza domiciliare o presso case di cura e per gli abbonamenti al trasporto pubblico.
– Servizio di rimborso spese istruzione, rette per l’asilo nido, master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola.
– Servizio di rimborso spese socio-assistenziali  per i servizi di assistenza ai familiari, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari.
–Servizio di rimborso spese trasporto pubblico per le spese sostenute dal dirigente o dai familiari per gli abbonamenti nominativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il rimborso avviene in busta paga successivamente all’approvazione della richiesta.
 Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 ed è spendibile solo all’interno della Piattaforma welfare.